Siamo tre fratelli, mio padre è mancato e ha lasciato tre buoni postali a me cointestati con pari facoltà di rimborso. Ho sentito dire che i BFP non vanno in successione, posso tenerli per me e attendere la scadenza? I Buoni Fruttiferi Postali  con pari facoltà di rimborso «Pfr» hanno sempre creato problemi interpretativi circa la loro sorte in caso di successione e cointestazione. Tre aspetti fondamentali aiuteranno ad orientarsi meglio A) dal punto di vista fiscale i BFP non concorrono a formare l’attivo ereditario e quindi non vanno inseriti in dichiarazione di successione B) da un punto di vista successorio i BFP, per la parte riferibile al decuius, concorrono a formare l’asse ereditario da suddividere tra gli eredi secondo quota, dunque cadono in successione. La quota parte del decuius cointestatario, salva prova contraria, si presume pari all’importo di rimborso diviso il numero dei cointestatari. C) dal punto di vista della legittimazione all’incasso: la clausola «Pfr» legittimerebbe ogni cointestatario che si presenti con i buoni, anche in caso di morte di alcuno degli altri, a riscuotere il titolo per intero «a vista» e senza altre formalità. E’ tuttavia nota linea di Poste Italiane che subordina lo sblocco dei titoli all’assolvimento di pratiche di successione che non riguardano il rapporto e nonostante crescente giurisprudenza contraria (Trib. Verona, sez. Terza, ord. del 24.11.2017 Cass n. 12385/2014; Cass. SS. UU. n. 13979/07).

Ora possiamo rispondere al quesito: i BFP in questione non vanno inseriti in denuncia di successione, entrano a far parte dell’attivo ereditario e, al netto delle altre passività, vanno divisi per la quota del cointestatario defunto con gli altri eredi. Il possessore – nonostante la verosimile ostruzione di Poste – dovrebbe poterli ritirare per l’intero e poi dividere il 50% con i fratelli secondo quote; potrà attendere la scadenza nominale solo se gli altri eredi vi acconsentano.