Caro avvocato, vorrei verificare la coerenza di alcuni movimenti del conto corrente condominiale, devo rivolgermi all’amministratore?

Il comma 7 dell’art. 1129 cod.civ. fissando l’obbligo dell’esistenza di un conto corrente intestato al condominio prevede che “… ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica

Prima del 2012, anno di riforma della normativa sul condominio, a cui si deve la suddetta norma, si era affermato un orientamento che prevedeva la facoltà di accesso diretto al conto corrente condominiale da parte del singolo condomino. L’esistenza dell’amministratore come organo unico di rappresentanza e gestione non appariva sufficiente a privare i singoli partecipanti della legittimazione ad aver contezza e provvedere alla difesa dei diritti esclusivi e comuni scaturenti dalla contitolarità dell’edificio in condominio. Con la riforma dell’art 1129 sono invece già diverse le pronunce, specie dell’Arbitro Bancario Finanziario (sistema decisorio gratuito di composizione delle liti in materia regolato da legge ed a cui tutte le banche aderiscono), che hanno modificato quell’orientamento. Sulla base della lettera della legge l’interpretazione prevalente oggi è quella della necessità di una preventiva richiesta all’amministratore non evasa come condizione per rivolgersi alla banca. Se l’amministratore non risponde o rifiuta di far vedere i conti scatta la possibilità di accesso diretto presso la banca, previa esibizione della richiesta non evasa. Nella maggior parte dei casi il buon senso degli amministratori di condominio renderà inutile l’accesso in banca. Tuttavia quando la prassi condominiale non sia chiara appare buona norma inviare la preventiva richiesta all’amministratore in forma scritta tramite raccomandata A.R., in tal modo, in caso di esito negativo, sarà possibile esibirla alla banca per pretendere l’accesso diretto.