Buongiorno avvocato, sono proprietario di un rustico di poco valore che non riesco a manutenere e non uso, posso rinunciare alla proprietà e liberarmene? ?Il diritto di proprietà è un diritto disponibile: la proprietà si può vendere e si può donare, il bene in proprietà può essere modificato o distrutto. Nel concetto di bene disponibile è contenuta la facoltà di rinuncia alla proprietà, che spinge sino al limite estremo il livello del potere di disposizione del proprietario. Tuttavia la rinuncia, come atto dismissivo della proprietà, non ha una disciplina esplicita nel nostro ordinamento, non c’è una norma ad hoc che la prevede e regola. Malgrado contrasti tra chi sostiene la tesi dell’inesistenza di una simile possibilità e chi invece ne ricava l’esistenza per implicito da altre norme ed istituti, è fatta strada nella prassi la possibilità di rinunciare alla proprietà. Innanzitutto, avendo ad oggetto un immobile, l’atto va stipulato per atto pubblico o comunque con scrittura autenticata da notaio, il cui intervento è sempre sinonimo di controllo di legittimità. Allo stesso modo l’atto sarà soggetto a trascrizione nei pubblici registri.  In sé la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale dunque non prevede la partecipazione di alcuno fuorché del rinunciante. Ma che fine farà la proprietà rinunciata? Se si rinuncia alla proprietà di un bene di cui si detenevano la totalità delle quote allora nella titolarità subentrerà lo Stato. Vige infatti il principio che non possano esistere beni immobili senza proprietario, l’art. 827 prevede a tal proposito che i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno – come divengono quelli oggetto di rinuncia – spettano al patrimonio dello Stato. Se invece la rinuncia riguarda la sola quota di una comproprietà vi sarà l’accrescimento della quota rinunciata in favore dei compartecipi alla comunione. L’unica comproprietà a cui è vietato rinunciare è quella sulle parti comuni di edifici in condominio.