L’attesa è finita: tutti i termini per divorziare con la nuova legge a seconda delle diverse procedure di separazione.
Il tormentone è finito, il 24/04/2015 legislatore ha approvato il testo definitivo del ddl ed ha dunque messo mano alla legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio, dopo quasi trent’anni dall’ultimo intervento. Il divorzio breve è finalmente concreta realtà, per quella fetta di Italiani che lo bramavano da mesi e finanche anni l’iter parlamentare finalmente è giunto al termine con l’approvazione di un testo definitivo che elimina il termine di “riflessione” della coppia separata per giungere finalmente alla dissoluzione definitiva del rapporto coniugale. Effettivamente il triennio era ormai da tempo diventato un anacronismo, e ciò in quanto nella maggior parte dei casi le relazioni personali (al di là dei dovuti contatti per doveri genitoriali) tra i separati sono pressoché nulle, dunque su questo sfondo la vecchia normativa lasciava intatto il rapporto di coniugio. La permanenza del legame coniugale nonostante lo stato di separazione legale provocava di fatto l’antipatica permanenza dei diritti successori del marito verso la moglie e viceversa, questo mentre con tutta probabilità uno dei due o tutti e due, nel corso dei tre anni, si era già ricostruito una vita. Per completezza è anche bene dire che il coniuge non era (e non è) “diseredabile” neppure per testamento, facendo parte dei cosiddetti prossimi congiunti è erede “necessario” per la legge. Dunque pare che il parlamento abbia finalmente posto fine ad un controsenso che poca ragion d’essere trovava nella realtà delle relazioni umane nel nostro Paese, già risolto invece in altri stati europei.
COSA CAMBIA
La tabella dei termini del divorzio breve sopra riportata può dunque essere uno schema di riferimento per operatori e per i separandi che debbano valutare la loro situazione.
Per chi si è separato o si separerà con separazione consensuale:
per divorziare con il divorzio breve sarà sufficiente attendere il decorso di sei mesi a partire dall’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale, la prima udienza dove il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati.
Per chi si è separato con la separazione giudiziale:
in questo caso la legge prevede il termine di un anno, sempre decorrente dall’udienza presidenziale ex art. 711 c.p.c.. Tuttavia qui si noti, in primo luogo, come il legislatore saggiamente, in ottica deflattiva, dimostri chiaramente il proprio favore per la consensualizzazione, cercando di portare i coniugi verso l’accordo su tutte le condizioni al fine di evitare annose liti che spesso congestionano solo i Tribunali non portando ai coniugi nulla di buono se non un incremento della litigiosità. In secondo luogo bisogna osservare come, a meno di una sentenza parziale di separazione (sentenza anticipata che scioglie il vincolo mentre il processo prosegue per le altre questioni quali l’addebito) le cause di separazione vadano mediamente ben oltre l’anno, dunque la novità del divorzio breve non pare cambiare granché le cose sulla separazione giudiziale, per il fatto che non si può iniziare la procedura di divorzio finché in concreto non c’è sentenza di separazione.
Per chi ha iniziato la separazione in modo giudiziale e poi “consensualizza” in corso di causa:
anche in questo caso il legislatore premia la scelta di cessare le ostilità e di concordare le regole della propria separazione concedendo i 6 mesi in luogo del termine di un anno. In mancanza di riferimenti normativi univoci si crede – per logica – che il termine decorra dall’udienza presidenziale ex art.708 c.p.c. e non da quella di trasformazione del rito, altrimenti la novità non sarebbe concretamente migliorativa.
Per chi si è separato con la negoziazione assistita da Avvocati o quella con la procedura innanzi all’Ufficiale di Stato Civile:
il termine di 6 mesi per il divorzio breve andrà conteggiato dalla data dell’accordo certificata dai legali (nel caso di negoziazione assistita da Avvocati) o dall’ufficiale di stato civile qualora si sia optato per la procedura di accordo avanti a quest’ultimo.
Infine il Ddl 1504 interviene anche sul momento dello scioglimento della comunione legale modificando l’art. 191 della legge aggiungendo il seguente periodo “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione” dunque non si dovrà più attendere l’esito, talvolta a distanza di anni, del giudizio, per poter provvedere alla divisione del patrimonio in comunione.
Manca dunque solo la promulgazione, davvero prossima, all’esito della quale il testo ormai definitivamente approvato diventerà legge trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fino ad allora valgono le vecchie regole. Personalmente mi auguro che tutti questi interventi del legislatore sortiscano veramente l’effetto di destrutturare la litigiosità nelle procedure di separazione e divorzio, sullo sfondo delle quali le famiglie dissolvende debbono darsi delle regole per il fututo piuttosto che implodere nello scontro interno. A valle di questi scioglimenti familiari ci sono nuove vite da ricostruire preferibilmente agevolate dall’assenza del fardello di lunghe cause dilanianti e costose.