La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza n. 5646/12 depositata il 10 aprile 2012 ha affrontato il problema delle opposte richieste di due coniugi in tema di assegno di divorzio. La fattispecie concreta vedeva i litiganti godere di reddito particolarmebnte basso, contraddire sul diritto a fissare un assegno anche in un caso così precario. La Suprema Corte esplicitamente afferma che“in relazione all’art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modifiche è liquidabile a favore di uno dei coniugi un assegno di divorzio nel caso in cui la situazione degli stessi sia analogamente disagiata e sussista una minima differenza di reddito? La norma prevede che i redditi delle due parti debbano essere matematicamente riequilibrati con il riconoscimento di un assegno o al contrario in tale caso non è liquidabile assegno alcuno?
Il motivo è infondato. La Corte di appello ha infatti tenuto conto del riavvicinamento del reddito dei due coniugi e ha conseguentemente ridotto l’ammontare dell’assegno a partire dal marzo 2005. Ha inoltre implicitamente tenuto conto della maggiore precarietà delle condizioni reddituali della V. rispetto a quelle dell’ex coniuge.”
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“Divorzio dei poveri”: anche sulla base di una differenza minima tra il reddito dei coniugi il Giudice può accordare l’assegno divorzile
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