Solamente un anno fa pubblicai un post che ripercorreva la triste vicenda di un cliente che anni addietro investiva in moto accidentalmente un capriolo e ne usciva a pezzi, lui e la moto. Il fondo gestito dalla città metropolitana per danni da incidenti con animali selvatici era esaurito. La beffa fu un processo dove si accertarono fatti, danni, nonché le tante falle della Regione nel controllo della fauna selvatica in quel particolare anno, senza tuttavia che ciò comportasse responsabilità della stessa per i fatti accaduti. Insomma nessun risarcimento al danneggiato. Quasi per pudore, il giudice compensava le spese legali nonostante la soccombenza ed il motociclista pagava “solo” il proprio avvocato.

Ancora con la sentenza 5722/2019 la Cassazione affermava “non possono essere pretese dall’ente pubblico la recinzione o la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete. Sarebbe stato, semmai, onere dell’attore dimostrare che il luogo del sinistro fosse all’epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, con un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà vicine, anche se adeguatamente protette, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte sulla sussistenza di un concreto pericolo per l’uomo.”. Senza questa prova diabolica la gita in moto, o in auto che fosse, rischiava di diventare incubo senza fine.

Dopo anni di danni gravati su incolpevoli utenti della strada la Suprema Corte è, direi finalmente, intervenuta con ordinanza 19101/20 pubblicata il 23 settembre scorso affermando «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi». Incrociando sempre le dita, se dunque oggi durante la nostra gita in moto ci imbattiamo in un ungulato, ci sarà sufficiente dimostrare il fatto e il danno ad esso ricollegato, sarà la Regione, in quanto Ente responsabile oggettivamente dell’animale, a doversi liberare dalla responsabilità offrendo la difficile prova del caso fortuito.