LA LUNGA VIA VERSO L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ex art. 1 legge 18/80
Mi è capitato più di una volta di ascoltare i racconti di conoscenti e clienti a proposito della loro grave situazione di salute con grado di ivalidità riconosciuta al quale veniva negato però il beneficio economico dell’indennità di accompagnamento, in questo post mi premeva accennare all’esperienza del processo per Accertamento Tecnico Preventivo che ha per ogetto del ricorso contro il giudizio medico legale di invalidità formulato dalla commsione medica Inps che non riconosce il beneficio.
– DA COSA SI PARTE: Solitamente, parlando di indennità di accompagnamento, si inizia con esaminare il verbale sanitario contenente il giudizio definitivo sull’invalidità civile (sordità, cecità, handicap, disabilità etc..) che l’Inps, a mezzo della propria commissione medica, ha espresso sul paziente e che, nelle conseguenze di legge, nega il beneficio economico in questione. La prima cosa che va ricordata è che il termine per ricorrere contro il giudizio di cui sopra è di 6 mesi dal ricevimento dello stesso da parte del cittadino. Ci si trova sovente davanti a giudizi che a fronte di un apparente tenore letterale rassicurante ( es. “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua eta’ (L.509/88.124/98) grave 100%”) , con sorpresa dell’invalido in difficoltà, non danno diritto all’indennità di accompagnamento, che sostanzialmente ha il fine di finanziare – almeno in parte -il ricorso sistematico ad un accompagnatore nelle attività più comuni del quotidiano. Al di là degli eclatanti casi di cronaca riguardanti il cd. “falsi invalidi”, troppo spesso le persone che lamentano il mancato beneficio versano realmente in condizioni disagiate e talvolta addirittura penose, ed il nostro sistema previdenziale li attende al varco con la nuova procedura di cui all’art. 445-bis del codice di procedura civile.
– LA PROCEDURA: la legge 111/2011 ha introdotto, quale unica modalità di ricorso avverso le valutazioni dell’Inps la procedura per ATP (accertamento tecnico preventivo). Questa modalità, obbligatoria a partire dal 2012, a mio avviso ha l’effetto – volutamente o no di fatto perseguito dal legislatore – di scoraggiare il cittadino alla battaglia. Innanzitutto prevede l’assistenza di un legale in via obbligatoria, il che equivarrebbe a dire costi (altro discorso è la buona prassi incentivante di molti colleghi Avvocati a non richiedere in via anticipata alcun compenso salvo ripetere dall’Inps l’onorario in caso di vittoria), per instradare correttamente la procedura in tribunale con il ricorso ed i successivi atti di impulso, seguendo poi la scansione processuale degli eventi. In secondo luogo, avendo ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario per accedere al beneficio, è consigliabile (in casi realmente dubbi) di incaricare un proprio medico specialista di fiducia (detto CTP) che possa partecipare alle operazioni di perizia, con i relativi costi che restano a carico del cittadino. Occorre comunque ribadire che il CTP è facoltativo e in casi dove la documentazione a supporto del ricorso e le condizioni del malato sono abbastanza chiare rappresenta un onere inutile (il CTU non è lì apposta per darci torto a tutti i costi) Anche le spese del medico consulente tecnico del tribunale vengono, prima dell’esito della procedura, provvisoriamente poste a carico al 50% tra le parti, quando non del tutto a carico del solo ricorrente. In ultimo i tempi della procedura – quando si esaurisce senza contestazioni sono mediamente di poco inferiori all’anno, periodo durante il quale il cittadino disagiato non ha alcun sostegno da parte dell’Ente. – LA -PRIMA UDIENZA: Dopo la redazione ed il deposito del ricorso fatto al Tribunale competente in funzione di Giudice del Lavoro con decreto provvede fissare prima udienza per la nomina del CTU. Alla prima udienza, cui può partecipare solo il legale della parte ricorrente, il Giudice verificata la regolare costituzione delle parti nomina il CTU e – qualora questi sia già convocato nella stessa udienza come accade a Torino – il perito presta giuramento e viene fissato il calendario delle operazioni peritali, il termine per l’invio della bozza di relazione alle parti e il deposito della relazione definitiva.
– LA VISITA MEDICO LEGALE: Le operazioni di valutazione si sostanziano, salvo casi particolari, in una visita presso lo studio del CTU e per il resto nella valutazione della documentazione medica allegata in sede di ricorso. Dunque il richiedente dovrà sottoporsi a questa visita ed attendere che il calendario delle operazioni peritali giunga al termine con i vari provvedimenti giudiziali che vedremo.
–DEPOSITO DELLA PERIZIA: una volta depositata la perizia il Giudice emetterà decreto di liquidazione delle spese a favore del CTU addebitandolo – questo è l’uso presso il Tribunale di Torino – in via provvisoria ad ambo le parti in ragione del 50 %, che come detto potrebbe rappresentare un ulteriore costo disincentivante a carico del ricorrente ;
– LA NON CONTESTAZIONE: dopo il deposito della perizia, successivo alle eventuali osservazioni di parte ricorrente, il giudice emette decreto fissando un termine perentorio non superiore ai trenta giorni entro il quale le parti possono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. In assenza di contestazione il Giudice omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo quanto contenuto in perizia e provvede sulle spese (per la cronaca a me da ultimo hanno riconosciuto € 1800,00 oltre Iva e accessori), e qualora l’accertamento fosse positivo vi sarà condanna l’Inps al rimborso della CTU e del legale di parte ricorrente.
– ESITO POSITIVO E TEMPI DI PAGAMENTO: in caso di esito positivo L’Ente , a cui nel frattempo viene notificato il decreto di omologa da parte dell’Ufficio, provvede, verificati tutti li ulteriori requisiti di legge, al pagamento del dovuto in punto arretrati entro 120 giorni. Ho appreso che è prassi Inps, una volta verificati d’ufficio tutti i requisiti, la liquidazione economica in via provvisoria. entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
– LA CONTESTAZIONE: tornando per un attimo indietro al deposito della perizia, qualora una delle parti, il ricorrente o l’Inps, dissenta circa le conclusioni de CTU, si procederà ad acclarare la sussistenza o meno del requisito sanitario con un vero e proprio giudizio: la parte dissenziente manifesterà il dissenso entro il termine fissato precedentemente dal Giudice e nei successivi trenta giorni dovrà depositare il ricorso introduttivo del giudizio, e qui i tempi di Giustizia diventeranno del tutto imprevedibili e variabili da un Tribunale all’altro.
Quanto al dato concreto dell’esperienza di chi scrive, pensando all’ultimo caso assistito come legale presso il Tribunale di Torino, il procedimento è durato circa 9 mesi e nel frattempo purtroppo il ricorrente è deceduto. E’ mia convinta opinione che questo modo di procedere non tutela a sufficienza l’aspettativa dell’avente diritto sia per il dover iniziare obbligatoriamente un giudizio di istruzione preventiva come quello previsto dall’art 445- bis con i connessi costi, la durata (nel migliore dei casi) relativamente lunga che, anche quando il vari soggetti sono animati dalla volontà di procedere spediti, è ancorata a variabili come il carico giudiziario, i calendari dei consulenti e gli atti di impulso dei legali. Tutto ciò non risponde a mio avviso a quella che è una domanda che si sostanzia sempre in un richiesta di provvidenza all’Ente controparte (e che dunque vede sullo sfondo uno stato di disagio e/o di bisogno) e spesso- come nel caso da ultimo seguito – anche in caso di esito positivo, con l’erogazione a posteriori e dopo il travaglio giudiziario, l’indennità di accompagnamento non raggiunge lo scopo per cui è previsto venendo goduta dagli eredi che quel disagio non hanno vissuto direttamente.