Ho rinunciato ad un livello superiore di inquadramento con un accordo di conciliazione in sede sindacale a cui sono stato indotto a partecipare, alla presenza di sindacalisti sconosciuti. Ora mi hanno licenziato posso ottenere quanto mi spetta?

Il giudice di merito non raramente è chiamato a valutare la genuinità della volontà transattiva espressa dal lavoratore negli di accordi conclusi in sede sindacale per rinunce e transazioni. Secondo l’art 2113 le rinunce a diritti inderogabili in materia di lavoro di per sé non sarebbero valide. Tuttavia il lavoratore ha l’onere di impugnare l’accordo entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione se successiva. La possibilità di impugnazione non trova invece applicazione quando l’accordo sia stato stipulato in una “sede protetta” quale è quella sindacale. La non impugnabilità di questi accordi trova ragione nella particolare assistenza e protezione che la procedura deve garantire al lavoratore, che deve godere di un’assistenza effettiva. In tal senso l’assistenza del sindacalista deve essere tale da porre il lavoratore nella concreta condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. Il rappresentante sindacale inoltre deve essere designato dal lavoratore ed a questi conferito preciso mandato di assistenza, e la sua presenza non deve tradursi in una pura formalità fittiziamente diretta a conferire all’accordo la forza che la legge riconosce. Inoltre dall’atto si deve evincere con chiarezza la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni che le parti in contesa si fanno. L’impugnazione di un accordo ritenuto non genuino da parte del lavoratore provoca la perdita di efficacia immediata dello stesso salvo che – in giudizio – il datore di lavoro affermi e provi che l’impugnazione è, ad esempio, tardiva oppure che in realtà la procedura sindacale è stata sostanzialmente genuina e rispettosa dei requisiti di effettività di cui si è detto e il lavoratore messo nella concreta possibilità di comprendere l’entità delle proprie rinunce.