Sono un piccolo imprenditore edile, un cliente mi ha chiesto di risanare una tettoia. Dopo diversi sopralluoghi ed un preventivo accettato con tempi materiali e prezzo il cliente si è dileguato. Ho diritto ad un risarcimento? Non capita raramente che si prenda alla leggera il fatto di apporre firme su documenti che possono a prima vista non apparire vincolativi. La concorrenza spinge poi, giustamente, a richiedere più preventivi prima di affidare un lavoro o acquistare un bene. In alcuni casi poi il preventivo ha un costo perché comporta una serie di attività che non possono erogarsi senza impegno, si pensi ad un autoriparatore che debba smontare un motore impiegando tempo e manodopera solo per fare un preventivo. Quindi, quando si richiede un preventivo si deve essere certi e specificare che sia senza impegno alcuno. Se poi il preventivo ci viene sottoposto per la firma è buona regola, se non si è convinti, specificare che si firma per “presa visione”. Ma quando il preventivo viene sottoscritto per “accettazione” ci vincola o no? Occorre valutare caso per caso il contenuto del documento, Un preventivo accettato di massima senza la specificazione definitiva delle prestazioni, dei beni e dei costi non può certo ritenersi vincolante. Se invece abbiamo l’indicazione con sufficiente precisione di quantità, tempi, modi e prezzo corrispettivo di quanto promesso in acquisto o commissionato, allora il documento ha valore di proposta contrattuale accettata, insomma un contratto bello e buono, da rispettare. In sostanza dunque il preventivo accettato è un ordine vero e proprio e se vogliamo liberarcene possiamo comunque farlo, tuttavia se si tratta di compravendita potremmo venire costretti a versare il mancato guadagno del venditore nella misura che gli sarebbe spettata in base al puntuale adempimento del contratto. Allo stesso modo trattandosi di lavori commissionati dovremmo rimborsare l’artigiano delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Fanno eccezione naturalmente i contratti a distanza e conclusi in veste di Consumatore fuori dai locali commerciali per i quali, anche a fronte di un preventivo per servizi o un ordine di beni, si può recedere senza giustificazioni in 14 giorni, decorrenti: a) nel caso di contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, dal giorno della conclusione del contratto b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.
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Avv. Andrea Fucci
Avvocato Civilista e del Lavoro nato a Carmagnola il 8 gennaio 1973, blogger e titolare dello Studio Legale Fucci