Un superiore mi ha rimproverato oralmente per presunte mancanze sul lavoro, qualche giorno dopo ho ricevuto un richiamo scritto, è tutto regolare?

 Il modus operandi descritto non è affatto regolare. L’esercizio del potere disciplinare sul lavoro, al di fuori del rimprovero orale, deve sempre essere oggetto di un preciso procedimento. Anche il solo rimprovero scritto (detto anche biasimo o ammonimento, la più lieve delle sanzioni dopo il rimprovero orale, a sua volta meno grave della sospensione e del licenziamento) è sanzione disciplinare che richiede una preventiva contestazione al dipendente delle condotte che si ritengono contrarie al codice di disciplina dell’azienda.
• La contestazione va fatta dall’azienda per iscritto e deve essere specifica, collocando nel tempo e nello spazio i vari fatti, e tempestiva, non potendo seriamente ritenersi riprovevole una condotta di vecchia data contestata molto a posteriori.
• Il dipendente, per parte sua, deve avere la concreta possibilità di difendersi, comunicando le proprie difese scritte o orali all’azienda entro il termine minimo di 5 giorni, chiedendo di poter essere sentito a propria discolpa o producendo documenti.
• Le giustificazioni offerte non sono vincolanti, nel senso che possono essere soggette ad aggiustamenti o modifiche nel corso del procedimento da parte dell’incolpato.
• L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, prevede che il lavoratore in questa particolare fase “interna” del procedimento il lavoratore possa farsi assistere da un rappresentante sindacale, non dunque da un consulente o da un avvocato.
• All’esito del ricevimento delle giustificazioni nelle modalità di cui sopra l’azienda potrà formalizzare il richiamo (o altra sanzione).
Non è quindi possibile per il datore in modo semplicistico mandare una lettera di richiamo esprimendo valutazioni negative nei confronti del lavoratore (più richiami scritti di una certa gravità possono giustificare un licenziamento), se non dopo questa sequenza di passaggi interni.
Sanzione alla mano il lavoratore:
• avrà la possibilità di impugnarla, prima con lettera.
• La lettera di contestazione della sanzione può essere fatta dal lavoratore direttamente e limitarsi a ritenere illegittimo il provvedimento.
• In alternativa ci si può fare assistere dal un legale o un consulente che potrebbero ritenere opportuna anche una contestazione motivata che potrebbe indurre il datore ad un ripensamento.
• Se l’azienda non risponde o non accoglie la contestazione il lavoratore che vuole giustizia dovrà, entro i termini di legge e con l’assistenza di un legale impugnare la sanzione avanti all’autorità giudiziaria, prima della quale rimane anche possibile attivare un tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Esistono dunque garanzie minime ben precise nel procedimento disciplinare sono previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 7), e possono essere integrate in modo più favorevole al lavoratore dai singoli contratti collettivi nazionali.