Gentile Avvocato, insegno in una scuola media, un mio alunno nel cambio dell’ora è caduto a terra subendo un trauma cranico, riferendo di essere stato spintonato dal vicino di banco. I genitori hanno minacciato azioni di risarcimento. Io non mi sono accorta del fatto che è successo nel momento in cui entravo in classe. Sono preoccupata, rischio qualcosa?

La responsabilità del docente è tra le più severe tra quelle previste dall’ordinamento. Alla prestazione, già importante e delicata, di trasmettere conoscenza, si somma il dovere di vigilanza sugli allievi. In caso di incidenti a scuola, per superare la presunzione di colpa cd “in vigilando” che ex art. 2048 c.c. grava sull’insegnante, la Cassazione ha più volte affermato che è necessario dimostrare che “sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell’evento e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento” (Cass. civ. 13-11-2015, n. 23202). L’insegnate soggiace dunque ad una doppia difficile prova per liberarsi della presunzione di colpa nella vigilanza sugli allievi. Nel caso raccontato, se durante il cambio dell’ora il docente uscente ha lasciato a sé stessi gli alunni prima dell’arrivo della collega dell’ora dopo, la mancanza è palese e la responsabilità di questi è pacifica. Se la continuità disciplinare ed organizzativa è stata invece garantita allora occorrerà che l’insegnate – quello presente al momento del fatto – fornisca l’ardua prova che questo era oggettivamente imprevedibile nonostante le misure adottate.