Sto per acquistare un box auto di modico valore. Mi hanno detto che su queste vendite si paga sempre 1000 Euro di imposta di registro, mi sento penalizzato.
È tutto vero con l’articolo 10, comma 2, del Dlgs 23 del 14 marzo 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 importo minimo dell’imposta di registro è di 1.000 euro per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili. Inevitabilmente per i rogiti aventi ad oggetto piccoli beni l’aumento della tassazione può avere un bel peso specifico, e può essere addirittura disincentivante. Segnalo però come, nell’esperienza professionale, seppur molto raramente, mi sia capitato di assistere ad una pratica efficace volta a permettere legalmente un risparmio di imposta sugli atti notarili. In qualche studio notarile si cerca, d’accordo con i clienti, di radunare in un unico appuntamento, vendite di piccolo importo anche tra persone diverse che, se fatte separatamente avrebbero scontato ciascuno il fisso di €1000,00 per imposto di registro. Il notaio redige un unico atto pubblico di vendita dove acquirenti e venditori dei diversi immobili incontrandosi stipulano contemporaneamente. Si assiste infatti alla sottoscrizione, da parte di ognuno dei comparenti, di un solo atto con più disposizioni. All’esito della stipula se l’atto, sommate tutte le disposizioni in esso contenute ed applicata l’aliquota proporzionale relativa, si colloca sotto sotto il minimo di legge, il notaio registra le disposizioni pagando un’unica imposta di registro fissa di €1000,00. Il peso dell’imposta viene così ad essere ripartito tra gli stipulanti con un notevole risparmio pro capite. Come peraltro chiarito da Agenzia Entrate qualora l’imposta di registro “ipoteticamente dovuta” su ciascuna disposizione è inferiore alla misura minima di € 1.000, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione, l’imposta minima di € 1.000 è dovuta una sola volta.