Dopo la morte di mia madre mio fratello, che abitava con lei, è rimasto nella casa di proprietà. Siamo gli unici  due eredi e vorrei utilizzare anche io l’appartamento, ma questi si oppone vietandomi l’ingresso in casa. C’è un modo affinché possa usare anche io in bene comune?

L’erede accettante, anche colui che non usa il bene immobile, ai sensi dell’art 1146 c.c. comma 1, continua nel possesso della cosa esercitato da parte del defunto, una finzione giuridica detta successione nel possesso. Dunque la detenzione esclusiva dell’immobile da parte di un coerede (a meno che non sia il coniuge titolare ex lege del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare) non può privare gli altri coeredi del compossesso della bene comune, in quanto tutti gli eredi succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al de cuius senza necessità di abitarvi direttamente. La condotta del coerede, che occupa in via esclusiva la casa ereditata, rappresenta uno spoglio nei confronti degli altri, tutelabile entro l’anno dall’aperta successione con l’apposita azione civile di reintegrazione (1168 c.c.) (si veda in proposito Cass. Civ. n. 17988 del 07/09/2004). Con l’azione possessoria di reintegrazione gli eredi lesi possono ripristinare il compossesso richiedendo, ad esempio, la consegna delle chiavi per una utilizzazione turnaria. Decorso l’anno sarà possibile unicamente radicare una causa ordinaria affinché si accerti l’uso esclusivo illegittimo del bene comune (1102 c.c.) e si condanni il possessore al rilascio in favore dei coeredi per un godimento comune.  Se non si ha interesse ad utilizzare personalmente il bene immobile sarà comunque possibile pretendere la propria quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa, di solito ragguagliata al canone di locazione di mercato e detta indennità di occupazione. A tale ultimo proposito occorre che gli altri partecipanti alla comunione ereditaria  manifestino in modo espresso, ad es. con una lettera, la pretesa all’occupante, in caso contrario l’indennità non sarà dovuta. Prima di agire in giudizio (con esclusione dell’azione di reintegrazione) occorrerà far precedere un tentativo di Mediazione Civile. Nel caso in esame, quindi, il fratello non occupante potrà pretendere di usare la casa con una causa possessoria (solitamente più celere di quelle ordinarie) ovvero, in alternativa, una ordinaria o comunque  pretendere una indennità sostitutiva del mancato godimento.