FINO A DOVE SI ESTENDE LA POSSIBILITÀ DI USARE LA COSA COMUNE, NEL CASO CONCRETO UN VIALE DI ACCESSO ALLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE, SENZA COMPRIMERE LA ANALOGA FACOLTÀ DEL VICINO.

 Sono comproprietario di una particella sulla quale insiste il viale di accesso privato alla mia proprietà ed alla proprietà del vicino di casa. Alato del viale sono presenti due spazi  che, saltuariamente, in concomitanza con le visite di amici o parenti, utilizzo per posteggiare l’auto, non ostacolando in alcun modo la percorribilità della strada. L’altro comproprietario, vicino di casa vorrebbe impedirmi  tale utilizzo del bene comune sostenendo che tale area sia in toto dedicata al passaggio per acedere alle rispettive proprietà private e non utilizzabile per la sosta. Mi domandavo se posso continuare a far parcheggiare i miei ospiti o se debbo astenermi.

A livello di massima e puramente orientativo posso dirle  che, ove non vi sia una regolamentazione contrattuale dell’utilizzo dell’area comune, da questa se ne possono trarre tutte  le utilità possibili purchè non lesive del diritto altrui. Ritengo che, se vi sia spazio sufficiente a garantire il passaggio delle auto per giungere alla proprietà esclusiva, la sosta saltuaria e non stabile nelle aree laterali sia un rappresenti una tipologia di uso del bene comune possibile e non si possa impedire.  Altrettanto invece non si potrebbe dire della sosta per lunghi periodi di tempo, atto che manifesta implicitamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di occupazione stabile di uno spazio comune ostacolando di fatto il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.  ( si vedano in proposito  Cassazione Civile  sentt. n. 3640/2012,  7652/1994, n. 7752/1995, n. 11520/1999, n. 1499/1998).