Gentile Avvocato, il villaggio nel quale ho acquistato un soggiorno si è rivelato in condizioni igieniche pessime, mia moglie ha contratto un virus che l’ha costretta a letto per oltre metà del soggiorno e me ad assisterla; un incubo, vorrei indietro il mio denaro.

La materia è regolata dal codice del turismo, il reclamo va tempestivamente presentato all’operatore per iscritto, meglio se con raccomandata AR o Pec, anche quando il soggiorno sia ancora in corso così da sollecitare un pronto rimedio. Terminato il viaggio invece il termine è di 10 giorni, ne è consigliato il rispetto ma non è perentorio. E’ indispensabile invece reclamare per la vacanza rovinata non oltre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento: 1 anno per danni diversi da quelli alla persona, di 3 anni per danni alla persona. Se l’inadempimento attiene al trasporto, la prescrizione è di 18 mesi per danni alla persona e 12 mesi per i danni alle cose, ai sensi dell’art. 2951 c.c.. Per ogni approfondimento è necessario consultare il Codice del Turismo artt. 47 e seguenti. Le tipologie di danno risarcibili sono: i danni alla persona, come lesioni o malattie contratte (ricollegabili all’inadempimento dell’operatore) e le spese per essi sostenute; la restituzione del corrispettivo per i periodi di vacanza non goduti; il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che richiede un minimo di consistenza risultante dalla “verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime, e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso”come recentemente ribadito dalla Cassazione (Ord. 6830/2017).