Inverno, neve e gelo irrompono sulle nostre strade mettendo a rischio la sicurezza della circolazione pedonale e non. Quali conseguenze in caso di sinistro, una caduta in starada, dovuto a scivolosità di una strada non adeguatamente ripulita? La giurisprudenza maggioritaria è rigorosa: il risarcimento è tutt’altro che automatico. L’ente gestore (Comune, Anas, ecc..) si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla dalla pericolosità della strada o dalle sue pertinenze dovendo manutenerla e custodirla, a meno di impossibilità concreta dovuta, ad esempio, a ragioni di estensione, posizione. E’ una responsabilità “oggettiva” che pesa sul gestore per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene, salvo che non venga provato il caso fortuito. Per coltivare il diritto al risarcimento il pedone deve dare prova del fatto e del rapporto di causalità tra le condizioni della strada e l’evento dannoso. Nel nostro esempio occorrerà provare la presenza di ghiaccio sulla strada, il legame tra questo e la caduta, i danni subiti. In giurisprudenza il caso fortuito che libera il gestore si ravvisa nelle imprevedibili alterazioni della cosa che non permettano una reazione tempestiva dello stesso, nel fatto dell’utente o del terzo. Ponendo attenzione sulla condotta della vittima, recente Cassazione (sent. n.5622/2016) ha inteso pretendere l’osservazione della “necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale (ampiamente nota e riconoscibile), che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale… La mancata osservanza da parte della danneggiata anche del minimale precetto di diligenza consistente nel guardare per terra onde evitare di calpestare visibili lastre di ghiaccio … sono state ritenute circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito.”. Attenzione dunque, una volta di più, a dove mettiamo i piedi.