Mio padre è vedovo ed ha una relazione da 4 anni con una donna più giovane che convive e si prende cura di lui e della casa. Ultimamente ci sono contrasti e la compagna minaccia vertenza di lavoro come badante.
Al di fuori del matrimonio, il confine tra semplice convivenza e una famiglia che possa generare quei doveri di solidarietà morale e materiale a titolo gratuito è molto sottile. E’ così secondo la Cassazione che si è occupata del tema con le recenti sentenze n. 17093 del 2017 e n.19304 del 2015. Quest’ultima detta il seguente principio: “La prestazione di un’attività lavorativa tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso… caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso”. Non basta quindi la mera convivenza, anche se unita ad una relazione affettiva tra le parti. Occorre la comunanza di vita e di interessi e la partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto, circostanze la cui sussistenza deve provare chi subisce vertenza al fine contrastare efficacemente la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. L’orientamento palesa una disparità di trattamento rispetto allo stessa situazione che, in ipotesi, interessi persone sposate, dove la gratuità si presumerebbe di certo a prescindere dalla genuinità del rapporto.