RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE E CUMULO: COSA E QUANDO.
Non è affatto semplice districarsi tra i vari istituti esistenti ai fini pensionistici utili a ricongiungere o comunque sfruttare i contributi versati a diverse gestioni, in periodi anche coincidenti, durante la carriera lavorativa. Il seguente è un esempio di quesito posto da un cliente sul tema.
Sono un lavoratore del 1965 dipendente del settore privato ormai dal 1980, in passato per circa dieci anni, dal 91 al 2001, in contemporanea con il mio attuale impiego ho fatto anche il preparatore atletico con iscrizione all’ex Enpals e versando i relativi contributi. Mi chiedevo se fosse possibile andare in pensione anticipata sommando i periodi contrbutivi Inps ed Enpals. Grazie
Il primo dato da prendere in esame è per valutare la posizione al momento della domanda è la legge applicabile al momento ipotetica maturazione dei requisiti di diritto relativi alla pensione: in tale caso siamo sotto la vigenza della L. 22 dicembre 2011 n. 214, di approvazione con modificazione del decreto legge 201/2011 c.d. Riforma Fornero. La legge, in vigore dal 01/01/2012, ha modificato la precedente situazione pensionistica incrementando i requisiti per poter ottenere la pensione cd. di “vecchiaia” ed ha eliminato la cd. pensione di “anzianità” del sistema previgente sostituendola con il pensionamento anticipato grazie a requisiti contributivi particolarmente elevati (dai 42 anni ad incrementare).
In linea puramente teorica e aritmetica dunque, se fosse possibile semplicemente unificare i periodi di contribuzione effettuata in concreto dal richiedente, anche se in toto coesistenti nel periodo 91-01 con oltre 45 anni si raggiungerebbe e supererebbe il limite minimo previsto per il 2015 che ammonta ad anni 42 e mesi 6.
occorre verificare a tale proposito se vi siano istituti pensionistici vigenti che permettano di cumulare – in questa particolare situazione – le due diverse contribuzioni ai fini del raggiungimento de requisiti di diritto per l’accesso alla pensione anticipata.
Sul tema vengono in questione due particolari istituti di tipo pensionistico, la Ricongiunzione e la Totalizzazione:
La ricongiunzione consiste nella possibilità di riunire periodi contributivi e relativi contributi versati presso diverse gestioni pensionistiche facendoli confluire in un’unica gestione. Per fare un esempio attinente il lavoratore che ha lavorato in due settori diversi (in periodi diversi o in tutto o in parte coincidenti) trasferisce i contributi versati nelle rispettive gestioni pensionistiche (Inps ed ex Enpals nel nostro caso) presso un unico fondo (ad esempio Inps), creando, così una sola posizione pensionistica. Sarà la gestione di confluenza a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione raggruppata – secondo particolari algoritmi – in tale posizione. A partire dal 2010, la ricongiunzione è sempre onerosa, ovvero viene concessa al contribuente ad un costo calcolato in base alla quantità dei contributi da ricongiungere, all’età, al sesso ed alla retribuzione alla data della domanda. Dall’importo così calcolato, viene detratto il valore dei contributi trasferiti ottenendosi in tal modo il “prezzo” della ricongiunzione. La pensione in regime di ricongiunzione viene determinata interamente con il metodo di calcolo adottato dalla gestione accogliente e da questa erogata. La ricongiunzione ha effetti sia sulla misura che sul diritto ad andare in pensione, tuttavia va precisato che ai fini dell’anzianità, in caso di ricongiunzione di periodi in toto coincidenti, non vi è nessun aumento dell’anzianità contributiva. La ricongiunzione potrebbe risultare utile solo ai fini migliorativi della misura della pensione.
In definitiva la ricongiunzione è un modo per non perdere il contributi versati in altre gestioni (aumentando la misura della pensione) ed unificare la carriera ai fini dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto ( a questo fine però rilevano solo i periodi contributivi non coincidenti, di quelli coincidenti si tiene conto una volta sola) ottenendo una liquidazione pensionistica unica che tenga conto nel complesso della intera carriera lavorativa. Tuttavia, si ripete, questo rimedio giova all’anzianità contributiva solo per i periodi non coincidenti unificandoli alla gestione accogliente (nel nostro caso nel corso del periodo contributivo Enpals v’è coincidenza e coesistenza con quello Inps per tutti i i dieci anni considerati).
* La totalizzazione consiste invece nel sommare i periodi contributivi anche coincidenti (tuttavia è necessario che almeno tre anni dei periodi che si vogliono unire non siano coincidenti), maturati presso due o più enti di previdenza, a mero scopo di unificazione dell’anzianità contributiva per poter maturare il diritto alla pensione. La pensione così ottenuta verrà sarà pagata dalle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinando la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati; il conseguente importo è versato all’Inps il quale il quale sarà poi tenuto a corrispondere al pensionato la sommatoria delle rispettive quote di pensione ricevute, dopo 18 mesi dal conseguimento del diritto. Non c’è, dunque, a differenza della ricongiunzione un trasferimento di contributi da un Ente all’altro, ma la sommatoria virtuale dei periodi contributivi per conseguire il requisito minimo e andare in pensione.
Se tramite l’unificazione dei periodi si raggiunge il requisito di anzianità per conseguire il diritto alla pensione l’erogazione di questa sarà il risultato della somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale. L’opzione per il lavoratore è sempre gratuita. A tali fini i diversi periodi contributivi non devono coincidere, nei termini meglio chiariti dalle Circolari Inps 9 maggio 2006, n. 69 e 17 gennaio 2008, n. 9. Infatti per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola. Pertanto, per determinare l’anzianità contributiva utile per il raggiungimento del limite in parola, qualora vi siano periodi contributivi coincidenti tra più gestioni, la contribuzione dovrà essere neutralizzata in una sola delle due gestioni.
* la legge di stabilità 2013 ha introdotto l’ulteriore la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi. Il “cumulo” consente di avere un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi, anche qui non coincidenti, posseduti presso più forme d’assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento
L’esame delle sopraelencate soluzioni pensionistiche permettono di affermare che nella situazione di specie esaminata non è possibile anticipare il momento in cui si andrà in pensione in quanto a nulla gioverebbe la totalizzazione dei periodi contributivi difettando la non coincidenza di almeno tre anni, visto che la contribuzione Enpals coincide esattamente con eguale periodo di contribuzione Inps (91-01) e dunque verrebbe interamente neutralizzato non essendovi alcun periodo utile non coincidente da sommare al periodo contributivo già maturato in Inps.
A nulla gioverebbe altresì il cumulo introdotto dalla legge di stabilità in quanto anch’esso prevede la non coincidenza dei periodi contributivi cumulabili ed inoltre gioverebbe solo alla pensione di vecchiaia e non anche a quella anticipata, obiettivo del richiedente.
Anche la ricongiunzione non gioverebbe in quanto non rileva per periodi contributivi coincidenti tra le due gestioni ai fini del computo dell’anzianità utile a conseguire il diritto.
Allo stato attuale delle cose e salvo l’intervento di novità normative, l’unica ipotesi percorribile parrebbe quella di attendere la maturazione del periodo di anzianità contributiva Inps per la pensione anticipata domandando la ricongiunzione dei contributi Enpals a quelli Inps in modo da non perderne la valenza perlomeno ai fini del quantum della misura della pensione, ai soli fini del quale la ricongiunzione potrebbe risultare utile rispetto alla sola pensione Inps di spettanza a maturazione. In tal senso sarebbe utile far valutare da enti a ciò preposti (patronati etc) eventuali oneri e vantaggi derivanti della ricongiunzione in modo da provvedervi se del caso.
Ad ulteriore titolo di precisazione si specifica che attualmente per chi accede alla pensione prima dei 62 anni, anche se ha maturato gli anni di contributi richiesti, è prevista dal 1° gennaio 2018 una penalizzazione pari all’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. La percentuale si eleva al 2% per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto ai due anni.
gentilissimi,sono nato il 20\11\1958 e inizio a lavorare il 11\1972 fino al 1981 come operaio ,poi da 1981 ad oggi come orchestrale di musica leggera ,ho fatto domanda pensione anticipata ex enpals e mi viene rifiutata per mancanza pochi anni, i versamenti inps sono pero’ esclusi dal calcolo diritto x anticipata enpals, vi e’ possibilita’ di fare ricongiunzione essendo periodi non coincidenti? questo mi farebbe raggiungere pienamente il diritto all’anticipata avendo superato i 43 anni di versamenti,
oppure resta in piedi la legge vigente dove bisogna soddisfare i requisiti esclusivamente con contribuzione versata nel campo spettacolo.
cordialita’ giulio