L’APPARENTE CONTROSENSO CHE GENERA DUBBI TRA OPERATORI E UTENZA
A seguito di diverse richieste di coniugi di potersi separare o divorziare con la Negoziazione Assistita da un solo Avvocato, occorre chiarire se ciò è possibile sulla base della vigente normativa.
A distanza di alcuni mesi le prime prassi applicative sulla negoziazione assistita, nel caso che ci interessa in materia di separazione e divorzio, hanno generato i primi dubbi e relativi chiarimenti provenienti dagli Ordini professionali all’indirizzo degli Avvocati, attenti a garantire una lettura corretta e deontologicamente orientata delle norme in questione.
In prima analisi, piaccia o no, anche se si è d’accordo su tutte le condizioni, non è possibile separarsi o divorziare in negoziazione assistita da un solo Avvocato. Infatti benchè la rubrica dell’articolo 6 del decreto legge 132/2014 convertito con legge 162/2014 parli di “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” Poi invece al primo comma chiarisce immediatamente che “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggi ungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) , della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”
L’apparente contraddizione in termini ha generato dubbi tra i destinatari della norma, anche chi scrive si vede spesso richiedere preventivi per la negoziazione assistita volta alla separazione o al divorzio con espressa richiesta di assistere entrambi i coniugi. L’utenza di pancia segue quella che è la logica delle procedure giudiziali consensuali dunque la classica separazione consensuale con assistenza di un solo legale oppure quella de divorzio a domanda congiunta, sempre assistiti da un solo legale. In tempi di magra come sono quelli attuali per due coniugi che hanno in mano un accordo rispettoso delle prerogative dei minori (ove vi siano) pagare due legali può essere un lusso, specialmente laddove non sia strettamente necessario. In questo la negoziazione assistita, per come concepita in situazioni consensuali pare destinata ad essere lettera morta, a causa della maggior onerosità rispetto ad una procedura assistita da un solo legale.
A mio modesto parere è quasi incomprensibile la logica sulla quale poggia la scelta del legislatore, se solo si pensi che un unico legale è invece ritenuto garanzia sufficiente nelle procedure consensuali giudiziali avanti al Tribunale, e le perplessità aumenta se si riflette sul fatto che anche in caso di negoziazione assistita non manca il vaglio dei magistrati, nella specie della Procura della Repubblica, con speciale riguardo all’interesse dei minori. Posizioni personali a parte si è dovuto prendere atto della scelta che la norma fa con riferimento alla necessaria difesa tecnica di un Avvocato per parte, dunque ad oggi questa è la realtà con cui si confrontano Avvocati e coniugi clienti.