E’ ancora forte l’eco del nuovo orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n. 11504 del 10/05/2017 in tema di assegno divorzile. La pronuncia elimina il parametro del godimento del “tenore di vita matrimoniale” come elemento legittimante la concedibilità dell’assegno.

Avremo dunque un primo sbarramento all’accesso all’assegno divorzile per il coniuge svantaggiato che prescinderà dal godimento o meno dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio ma sarà legato solo alla mancanza di mezzi adeguati alla propria autosufficienza ed all’impossibilità oggettiva di procurarseli. Avverandosi la prima condizione il Giudice concederà la provvidenza che quantificherà comparando le condizioni dei coniugi, tenendo conto delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, il tutto in rapporto alla durata del matrimonio.

I “vecchi” divorziati potranno chiedere la revisione dell’assegno concesso o ottenuto secondo il vecchio orientamento? La risposta è si, ma valutando prima con un professionista il contenuto della propria sentenza di divorzio e la situazione economica delle parti.

Chi da oggi si avvia al divorzio con richiesta di mantenimento cosa dovrà dimostrare? certamente dare prova dell’inadeguatezza di patrimonio e redditi al proprio sostentamento, in più, se in età da lavoro, le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Dopo il 2014 con la con negoziazione assista, ed il 2015 con il cd.“divorzio breve” prosegue lo “svecchiamento” del divorzio nel nostro Paese, l’assegno continuerà ad essere espressione di solidarietà economica ma non di puro assistenzialismo.