Quando il Comune può cancellare il cittadino dalla popolazione residente, le conseguenze.
Buongiorno Avvocato, per problemi economici sono stato costretto ad affittare la mia casa di residenza e ad andare ad alloggiare da mia madre nel Comune vicino. Sono ormai 18 mesi che risiedo temporaneamente lì e tra 15 giorni scade il contratto di affitto e dovrei rientrare. Nel frattempo sono venuto a sapere dai miei inquilini che i vigili sono passati più volte a cercarmi e reandomi nel Comune di residenza mi hanno informato che è in corso un procedimento per cancellazione per irreperibilità. Sono stato più volte in Municipio facendomi vedere e spiegado la situazione a cui sono costretto. Come è possibile? Cosa comporta la cosa e come posso risolverla?
Deve sapere che la cancellazione dal registro anagrafico della popolazione residente a causa di irreperibilità accertata rappresenta uno dei procedimenti più complessi e delicati nel panorama della normativa anagrafica, e nello specifico regolamentato dall’art. 11, comma 1°, lett. c) 1 del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Vi provvede l’Ufficiale d’Anagrafe quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona interessata sia risultata irreperibile e cioè non risulti più dimorante in via abituale all’indirizzo d’iscrizione anagrafica, né in altro indirizzo conosciuto del medesimo Comune o di altro Comune italiano, oppure sia emigrato stabilmente all’estero, senza chiedere l’iscrizione all’Aire. L’impulso al procedimento avviene d’ufficio – pensiamo ai casi i censimento o alla consegna delle schede eltorali – o anche dietro segnalazione ai servizi demografici da parte di un ente pubblico, di una pubblica autorità o di un privato che vanti un interesse alla cancellazione anagrafica. L’ufficiale d’anagrafe, quando ritiene vi siano i presupposti per avviare il procedimento comunica l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 con raccomandata A.R. all’indirizzo di iscrizione anagrafica la cui consegna si ha per perfezionata anche se fatta ai familiari o, se il nominativo è presente all’indirizzo di residenza, per compiuta giacenza postale.
Al fine di istruire il procedimento avviato vengono solitamente disposti ripetuti accertamenti cadenzati nel tempo e volti a dimostrare che l’interessato è effettivamente irreperibile.
Si ritiene raggiunta la prova di irreperibilità quando, in occasione degli atti di accertamento non si sia trovata la persona – ovvero si sia raggiunta prova dell’assenza – dell’interessato per almeno un anno. Tale termine non è fissato dalla legge in via tassativa, ma è prudenzialmente indicato nella circolare Istat n. 70/1989: “Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata l’irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale dimora abituale”.
E’ dunque prassi pressoché invalsa che l’ufficiale d’anagrafe si accerti, tramite agenti informatori, che la condizione di irreperibilità duri da almeno 1 anno. Non sono dunque gli accertamenti a doversi ripetere per 1 anno, ma una volta formato il convincimento (tramite notizie o elementi probatori idonei) che l’irreperibilità dura da almeno un anno la prova può dirsi raggiunta. La tipologia di irreperibilità idonea per procedersi alla cancellazione deve essere costante e ininterrotta, per questo motivo gli accertamenti di volta in volta compiuti sono ripetuti e opportunamente intervallati nel tempo. La dimora della persona resasi irreperibile deve essere totalmente sconosciuta, altrimenti occorre avviare altro tipo di procedura.
Una volta formata la prova e raggiunto il convincimento dell’irreperibilità l’Ufficiale d’anagrafe dovrà concludere il procedimento adottando il provvedimento finale di cancellazione adeguatamente motivato e che verrà opportunamente notificato all’interessato dal messo notificatore, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. Entro i 30 giorni successivi alla perfezionamento della notifica è possibile ricorso avanti al Prefetto competente per territorio ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; in via ulteriore è possibile ricorso avanti al TAR ai sensi della L. 6.12.71 n. 1034 e successive modificazioni. Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è immediatamente eseguibile ed esecutivo. La decorrenza della cancellazione è dalla data del provvedimento di cancellazione.
Tuttavia il concetto di residenza storicamente definito dalla Cassazione non è limitativo della libertà di movimento in quanto cumula l’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e “l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” . Viene poi specificato che la stabile permanenza sussiste “anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione , vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”
In definitiva, quanto al suo caso specifico, consiglio di perseverare nel fornire indicazioni utili al Comune circa la propria situazione e magari sulla temporaneità della vicenda. Questa attività sarebbe comunque sintomatica della presenza in loco e di un interessamento al mantenimento dell’iscrizione. Per il resto si dovrà attendere la decisione del’ufficio competente, con l’auspicio che l’anagrafe provveda a nuovi accertamenti e che questi diano esito positivo decisivo ai fini della definitiva archiviazione del procedimento. In caso contrario, dunque in denegata ipotesi di cancellazione disposta, potrà valutare opportunamente se inoltrare ricorso oppure procedere semplicemente a reiscrizione (alcuni Comuni applicano una sanzione). La cancellazione infatti ha, quali conseguenze, la perdita del diritto al voto, l’impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche, l’impossibilità di ottenere un documento di riconoscimento, la cancellazione dall’assistenza sanitaria. La semplice reiscrizione (che darà origine a nuovi accertamenti circa la effettiva presenza abituale in loco), potrà ripristinare le suddette prerogative, anche se formalmente la residenza sarebbe da considerarsi a livello storico interrotta dal giorno della cancellazione alla reiscrizione stessa. In alternativa l’interessato potrà proporre le proprie argomentazioni con il ricorso, che avanti al Prefetto è esperibile senza l’ausilio di un legale, ed ove sortisca esito positivo ripristinerebbe la residenza senza soluzione di continuità annullando la cancellazione medesima.
Grazie per il contributo e per quello che racconta, anche se è molto grave, tanto più in quanto coinvolge una persona anziana e bisognosa di cure. La mancanza di scrupolo nel seguire le norme può diventare un’arma impropria contro i soggetti deboli, ai quali neppure il ricorso restituisce dignità e risarcisce del danno. Auspico si tratti di una situazione eccezionale e che casi come questi vengano resi pubblici. Le norme in materia vanno rispettate anche nelle realtà più piccole, dove conoscersi tutti non deve mai voler dire chiudere un occhio .
Buon Giorno.
Sono partito anni fa dall’Italia con una residenza.
Dopodichè ho trovato un lavoro stagionale all’estero. Quindi a questo punto parto e torno dall’Italia ripetutamente da tanti anni. Non sono più ritornato nella vecchia casa di propietà e di residenza italiana. Tutte le volte che ritorno in Italia vado a stare dalla cara mammà e pappà dove almeno si mangia qualcosa di buono.
Per questo andare e tornare in Italia con un lavoro stagionale non mi sono mai iscritto all’AIRE.
Il passaporto che tutt’ora è in vigore adesso sta per scadere ma la residenza in Italia a quanto pare risulta nulla da parecchi anni.
Non ho mai registrato il domicilio dai miei genitori perchè il frigorifero è sempre pieno e la porta sempre aperta. Non ho mai avuto bisogno di andare a depositare un domicilio.
Ho solo bisogno di un passaporto per continuare a spostarmi. Come posso fare? Qualche idea? Grazie
Mio stesso problema
Buonasera, io vorrei sapere per quale motivo il comune comunica all INPS la irreperibilità di qualcuno??? Cosa c’entra l’INPS con la residenza? Grazie mille
Chiedo cortesemente la risposata su un quesito che non riesco a chiarire da nessuna parte, e precisamente: sono iscritto ufficialmente all’anagrafe di Roma come residente in un immobile. Vorrei rilevare in affitto un altro appartamento (sempre su Roma) nei pressi del posto di lavoro di mia figlia, perchè ha bisogno di aiuto. Chiedo, posso evitare di dichiarare il cambio di domicilio del 2° appartamento al Comune e mantenere la residenza in origine. Grazie Ossequi
Buona sera, sto cercando disperatamente una risposta al problema che si è creato a mia madre: mia madre ha affittato un locale commerciale (c1) per circa 10 anni, ad ottobre 2016 il locale è rimasto sfitto è chiuso perché la persona che lo aveva in affitto ha dato la disdetta anticipata. A gennaio 2019 mia madre a ricevuto degli accertamenti dall’agenzia delle entrate perché la sede legale dell’attività che era prima in questo locale è ad oggi ancora nel nostro locale. Stiamo sollecitando per far cambiare la situazione, ma abbiamo scoperto che questa signora che aveva in affitto questo locale ha messo la residenza sua e della figlia. Non sappiamo come è possibile, ma non riusciamo a farle fare il cambio di residenza. Come possiamo procedere alla cancellazione della residenza? Come ci possiamo tutelare?
Grazie mille in anticipo
Andate all’ufficio anagrafe del comune dove è sito il locale, e richiedete la cancellazione anagrafica della signora con la figlia. La procedura è un pò lunga, circa un anno, ma così si risolve.
avocato bonjorno abito a verona avoto problema in trubinale con mia molia e 2 filie avoto un filio con unaltra dona loscrito con me su larizideza mia scoprtao la ex molia andata in commune mia no canchilato adesso mitrovo un boco di 12 gorni mio filio nato 25 05 2017 micancelato 04 09 2018 ou fato la rizedenza il 17 09 2018 o contrato di afito in lulio 2018 le due cummone no voliano cioderi buco ano cancilato anque mio filio ricce miaioti sono sanza lavoro no posso ceido redoto citadinanzza ho la cita dinanzza aiotami grazi pago 500 euo diafito
Il papà della mia ragazza ha donato la casa a lei , la mamma mentre suo padre era all’ospedale e la mia ragazza lo assisteva ha cambiato serratura ha portato in casa l’amante e denunciato l’irreperibilità di quest’ultima. Ora la mia ragazza con la casa intestata a lei ,con sua mamma senza diritto di abitazione ,non può accedere alla sua casa e rischia di essere cancellata dall’anagrafe.
le consiglio di impugnare il tutto se io sto assistendo un mio genitore chi certificherà la sua inreperibilità sarà denunciato per aver dichiarato il falso …….. anche perchè lei non ha nessun obbligo di dormire a casa tutte le notti o di viverci……….. si trovi un buon avvocato e vedrà che non potrà che vincere ed essere risarcita……..
Residenza, Salve avvocato per problematiche di coppia la mia ex mi ha tolto la residenza quindi a presto me ne devo andare non ho nessuno che sia disposto a darmi residenza ma solo ospitalità, la domanda è questa posso spostarla momentaneamente nel comune ufficio anagrafe del comune nel quale vengo ospitato? Grazie
Avvocato buongiorno,
Vorrei illustrarle brevemente quanto segue. Sono sposato da 10 anni con una donna straniera e sua figlia è stata con noi fino a quando non ha fatto una bravata orribile e imperdonabile. Questa ragazza oggi maggiorenne ha trascorso gli ultimi 5 anni in una casa famiglia e poi da allora non abbiamo più contatti. Questa risulta essere sul mio stato di famiglia e stesso nucleo familiare ma di cosa combina e dove sia non lo sappiamo più perché ha lasciato da tempo la casa famiglia. Posso tutelarmi in qualche modo cercando di sciogliere lo stato di famiglia o far si che non sia più residente al fine di evitare ulteriori guai in futuro? Mi sembra assurdo che anche all’anagrafe cadano dalle nuvole e non vogliano prendersi responsabilità.
Grazie
Mi chiamo Franco a me è successo di essere stato assegnato ai servizi sociali con obbligo di dimora presso l’abitazione della mia ex moglie, dalle 23 alle 06, onde facilitare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, in altro paese rispetto a quello di mia residenza. Il mio numero di telefono è noto agli uffici comunali del paese di mia residenza, ed i contatti per vari motivi, mai sono venuti meno con i vari uffici. e i vigili urbani. Il 17 agosto 2020, vengo informato dal mio medico curante che sono stato cancellato dai suoi elenchi come assistito e consigliato di rivolgermi all’Asl di Mantova. Presso codesti uffici vengo messo al corrente di essere stato cancellato dalla sanità anche se ho subito un Ictus e son costretto a prendere medicine salvavita, a causa irreperibilità emessa dal comune di mia residenza.
Faccio presente che nel luogo di mia residenza ci sono sempre, eccetto le restrizioni impostemi dalla giustizia e quando mi sposto per lavoro, poichè ho una partita iva.
Attualmente ho chiesto spiegazioni al comune, con lettera protocollata lo stesso 17.08. Ho inoltrato raccomandata con rdr il il 31.08 intesa a chiarire la mia posizione rendendomi disponibile ad un colloquio ed il 02.09 con altra protocollata domanda di reiscrizione ai registri demografici. Cos’altro poso fare?
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