Quando il Comune può cancellare il cittadino dalla popolazione residente, le conseguenze.

Buongiorno Avvocato, per problemi economici sono stato costretto ad affittare la mia casa di residenza e ad andare ad alloggiare da mia madre nel Comune vicino. Sono ormai 18 mesi che risiedo temporaneamente lì e tra 15 giorni scade il contratto di affitto e dovrei rientrare. Nel frattempo sono venuto a sapere dai miei inquilini che i vigili sono passati più volte a cercarmi e reandomi nel  Comune di residenza mi hanno informato che è in corso un procedimento per cancellazione per irreperibilità. Sono stato più volte in Municipio facendomi vedere e spiegado la situazione a cui sono costretto. Come è possibile? Cosa comporta la cosa e come posso risolverla?

Deve sapere che la cancellazione dal registro anagrafico della popolazione residente a causa di irreperibilità accertata rappresenta uno dei procedimenti più complessi e delicati nel panorama della normativa anagrafica, e nello specifico regolamentato dall’art. 11, comma 1°, lett. c) 1 del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Vi provvede l’Ufficiale d’Anagrafe quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona interessata sia risultata irreperibile e cioè non risulti più dimorante in via abituale all’indirizzo d’iscrizione anagrafica, né in altro indirizzo conosciuto del medesimo Comune o di altro Comune italiano, oppure sia emigrato stabilmente all’estero, senza chiedere l’iscrizione all’Aire. L’impulso al procedimento avviene d’ufficio – pensiamo ai casi i censimento o alla consegna delle schede eltorali – o anche dietro segnalazione ai servizi demografici da parte di un ente pubblico, di una pubblica autorità o di un privato che vanti un interesse alla cancellazione anagrafica. L’ufficiale d’anagrafe, quando ritiene vi siano i presupposti per avviare il procedimento comunica  l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 con raccomandata A.R. all’indirizzo di iscrizione anagrafica la cui consegna si ha per perfezionata anche se fatta ai familiari o, se il nominativo è presente all’indirizzo di residenza,  per compiuta giacenza postale.

Al fine di istruire il procedimento avviato vengono solitamente disposti ripetuti accertamenti cadenzati nel tempo e volti a dimostrare che l’interessato è effettivamente irreperibile.
Si ritiene raggiunta la prova di irreperibilità quando, in occasione degli atti di accertamento non si sia trovata la persona – ovvero si sia raggiunta prova dell’assenza – dell’interessato per almeno un anno. Tale termine non è fissato dalla legge in via tassativa, ma è prudenzialmente indicato nella circolare Istat n. 70/1989: “Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata l’irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l’attuale dimora abituale”.
E’ dunque prassi pressoché invalsa che l’ufficiale d’anagrafe si accerti, tramite agenti informatori, che la condizione di irreperibilità duri da almeno 1 anno. Non sono dunque gli accertamenti a doversi ripetere per 1 anno, ma una volta formato il convincimento (tramite notizie o elementi probatori idonei) che l’irreperibilità dura da almeno un anno la prova può dirsi raggiunta. La tipologia di irreperibilità idonea per procedersi alla cancellazione deve essere costante e ininterrotta, per questo motivo gli accertamenti di volta in volta compiuti sono ripetuti e opportunamente intervallati nel tempo. La dimora della persona resasi irreperibile deve essere totalmente sconosciuta, altrimenti occorre avviare altro tipo di procedura.
Una volta formata la prova e raggiunto il convincimento dell’irreperibilità l’Ufficiale d’anagrafe dovrà concludere il procedimento adottando il provvedimento finale di cancellazione adeguatamente motivato e che verrà opportunamente notificato all’interessato dal messo notificatore, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. Entro i 30 giorni successivi alla perfezionamento della notifica è possibile ricorso avanti al Prefetto competente per territorio ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; in via ulteriore è possibile ricorso avanti al TAR ai sensi della L. 6.12.71 n. 1034 e successive modificazioni. Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è immediatamente eseguibile ed esecutivo. La decorrenza della cancellazione è dalla data del provvedimento di cancellazione.

Tuttavia il concetto di residenza storicamente definito dalla Cassazione non è limitativo della libertà di movimento in quanto cumula l’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e “l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” . Viene poi specificato che la stabile permanenza sussiste “anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione , vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”

In definitiva, quanto al suo caso specifico, consiglio di perseverare nel fornire indicazioni utili al Comune circa la propria situazione e magari sulla temporaneità della vicenda. Questa attività sarebbe comunque sintomatica della presenza in loco e di un interessamento al mantenimento dell’iscrizione. Per il resto si dovrà attendere la decisione del’ufficio competente, con l’auspicio che l’anagrafe provveda a nuovi accertamenti e che questi diano esito positivo decisivo ai fini della definitiva archiviazione del procedimento. In caso contrario, dunque in denegata ipotesi di cancellazione disposta,  potrà valutare opportunamente se inoltrare ricorso oppure procedere semplicemente a reiscrizione (alcuni Comuni applicano una sanzione). La cancellazione infatti ha, quali conseguenze, la perdita del diritto al voto, l’impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche, l’impossibilità di ottenere un documento di riconoscimento, la cancellazione dall’assistenza sanitaria. La semplice reiscrizione (che darà origine a nuovi accertamenti circa la effettiva presenza abituale in loco), potrà ripristinare le suddette prerogative, anche se formalmente la residenza sarebbe da considerarsi a livello storico interrotta dal giorno della cancellazione alla reiscrizione stessa. In alternativa l’interessato potrà proporre le proprie argomentazioni con il ricorso, che avanti al Prefetto è esperibile senza l’ausilio di un legale, ed ove sortisca esito positivo ripristinerebbe la residenza senza soluzione di continuità annullando la cancellazione medesima.