Sono disoccupata e separata con due bimbi, il padre, pur obbligato da sentenza, non ci aiuta. Posso pretendere l’aiuto dei nonni paterni per mantenere i miei figli?
A livello orientativo la risposta è positiva. Il mantenimento dei figli minori, nati fuori o dentro al matrimonio, spetta primariamente ai genitori. Se se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro deve farvi fronte per intero con tutte le sue sostanze e la propria capacità di lavoro, salvo il diritto di fare causa all’altro per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni di questo. Quando però “i genitori non hanno mezzi sufficienti “– recita l’art. 316 bis c.c.- “gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. L’obbligo di intervento degli ascendenti – che vale per i nonni o bisnonni materni e paterni in pari modo – va inteso nel senso che l’obbligazione di questi ultimi sorge ed è subordinata all’inadempimento di quella, primaria, dei genitori. L’obbligo degli ascendenti di cui all’art. 316 bis c.c. non costituisce un vero e proprio obbligo di mantenere i nipoti e non ha, pertanto, come beneficiari diretti questi ultimi: la norma, infatti, attribuisce il diritto di credito non già ai destinatari finali delle sostanze (la prole), ma ai genitori ai quali spetta il diritto di pretendere l’adempimento di tale obbligazione. Non basta dunque che uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma occorre che entrambi i genitori non abbiano mezzi per provvedervi, e ciò anche a causa dell’omissione volontaria da parte di uno solo di essi, laddove l’altro non sia in grado di provvedervi da solo, posto che lo scopo della norma è quello di salvaguardare, peraltro con procedura accelerata, il preminente interesse dei minori.