Buongiorno Avvocati, è terminata da poco la promozione fattami da Sky con il canone dimezzato per sei mesi, ho inviato la disdetta sky secondo il decreto Bersani ormai quattro mesi fa il 15 di maggio, non avendo intenzione di pagare il canone pieno per la restante parte dell’anno contrattuale. La disdetta è stata ricevuta e processata regolarmente, se non che mi chiedono di pagare il canone il canone di maggio e giugno, credevo potessero pretendere solo un mese, mi chiarireste questo dubbio?

Partiamo dalla premessa che il DECRETO LEGGE – 31/01/2007 ,n. 7 – Gazzetta Uff. 01/02/2007 ,n.26 Art. 1 comma 3 recita:
“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati [ da esigenze tecniche ] e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.”
Dunque, già da qualche anno, per fare disdetta Sky, Mediaset, Tim, Vodafone e tutti gli altri operatori del settore è sufficiente inviare una semplice raccomandata ai sensi del decreto Bersani, che si può ridurre nel compilare un modulo simile a quello che potete scaricare cliccando sulla miniatura qui sotto ed utilizzare liberamente per liberarvi delle vostre utenze.
Normalmente gli operatori, e per quelli televisivi si citano principalmente Sky e Mediaset, si sono contrattualmente adeguati allo standard previsto dal Decreto Bersani indicando nelle condizioni contrattuali le diciture correlative.
Spesso è capitato anche a noi di ricevere lamentele di clienti che riferivano di situazioni in cui operatori del settore, a fronte di una disdetta, avevano loro addebitato, oltre ai costi di distacco (ammontanti a poco più che una decina di Euro), addirittura due mesi di fatturazione- il mese in corso alla ricezione della disdetta oltre a quello di scadenza del preavviso – sfruttando proprie condizioni generali che prevedono il pagamento del canone mensile per mese o frazione di mese. Questa pratica, utilizzata in fase di recesso, è – a mio personale avviso – illegittima, stante la circostanza che il Decreto Bersani in tal senso è tassativo sancendo che “Le clausole difformi ” – e aggiungerei la cui applicazione comporta la produzione di effetti difformi “…sono nulle”. Il fatto che l’operatore televisivo incameri il rateo di canone corrispondente alla frazione di mese in corso non corrisponderebbe né ad “uno costo dell’operatore” e di fatto allungherebbe il preavviso massimo di 30 giorni previsto dal Decreto Bersani, dunque ritengo la cosa irregolare e credo sia del tutto legittimo opporvisi.
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