Quando il rifiuto di contrarre non e’ legittimo. ho avuto una discussione con un esercente a proposito di una acquisto passato. Da quel momento in avanti questi si rifiuta di vendermi i prodotti del negozio, può farlo? E’ tutt’ora in vigore Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1940 che all’art. 187 stabilisce che «gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo». Tradizionalmente tale norma era unicamente riferita ai cd pubblici esercizi (bar, ristoranti, strutture ricettive…) e non agli altri esercenti (attività commerciali in senso lato aperte al pubblico). L’ultimo orientamento fatto proprio dalla Corte Costituzionale con sentenza n.253 del 2006 dà portata generale al divieto all’indirizzo di tutti gli esercenti. L’eventuale diniego di vendita comporta sanzione amministrativa da € 516 a €3.098. Anche l’art. 1336 del codice civile, è rilevante in materia “L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.” Se dunque in una vetrina noto un elettrodomestico con indicato il prezzo: quella è una proposta contrattuale rivolta alla generalità delle persone. Entro in quel negozio con il denaro e chiedo di acquistare: tecnicamente accetto la proposta e il contratto si perfeziona. Il rifiuto da parte dell’esercente non è contemplato. In definitiva il commerciante che opera sul territorio con locali aperti al pubblico non potrebbe opporre rifiuto a vendere (la regola del 1336 c.c. vale anche online), a meno che non ricorra legittimo motivo, o se il cliente non paghi interamente il prezzo. In caso contrario la condotta configura illecito sia civile che amministrativo. Di fronte a casi del genere è buona norma chiamare i vigili urbani.
Salve, mi è già capitato più volte che diversi esercenti non vogliano farmi pagare la spesa perché senza mascherina nonostante io abbia un’esenzione, ho già chiamato le ffo ma non conoscono l’art. 187 in questione, ricordaglielo si rifiutano di applicarlo, in questo caso cosa devo fare? Come si deve agire nei confronti della ffo che non intende apricare l’art. 187?
grazie
chiamare i vigili urbani? chiamare dei dipendenti di un azienda privata?? Si devono chiamare le Forze dell’Ordine! (attualmente: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Militare, Vigili del Fuoco)