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Ho ereditato una fabbricato con le mie tre sorelle, dopo avere fatto la denuncia di successione, per 4 anni ho pagato ICI ma non ho mai nè abitato la casa, nè affittata o compiuto atti di amministrazione della stessa: posso ancora rinunciare alla successione oppure c’è stata accettazione tacita di eredità?
E’ preliminarmente utile fare un quadro degli istituti e degli orientamenti sul tema. In genere l’accettazione di eredità è configurabile come un atto cui l’ordinamento giuridico ricollega l’effetto di consentire al chiamato all’eredità di diventare definitivamente erede. Il Codice Civile prevede le modalità di accettazione dell’eredità espressa e tacita (art. 474 c.c.): la prima consiste in un’esplicita dichiarazione di volontà; l’accettazione tacita invece, ai sensi dell’art. 476 c.c. è configurata dal compimento di particolari atti:
che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, dunque implicano la consapevolezza del chiamato circa l’esistenza in suo favore della delazione ereditaria;
che il soggetto non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. In tale direzione il criterio in parola soccorre laddove si deve stabilire se il chiamato si sia limitato ad atti cd. conservativi e di ordinaria amministrazione dei beni ereditari, ai sensi dall’art. 460 c.c. (in tal caso non si configurerà accettazione tacita e il soggetto rimarrà chiamato all’eredità) ovvero egli abbia travalicato tali limiti, compiendo un atto da vero e proprio erede indi acquistandone il relativo status.
Nella pratica occorre dunque porsi il problema di come classificare degli atti che, più o meno usualmente, si compiono in occasione delle successioni e di cui spesso si ignorano o sottovalutano gli effetti giuridici ai fini specifici ereditari. Sul tema il dibattito dottrinario ed il succedersi di decisioni conformi in Giurisprudenza, hanno dato vita ad una vera e propria casistica di atti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità.
Sono considerati atti di accettazione tacita di eredità: l’accettazione da parte del legittimario di somme di pertinenza ereditaria incamerate in considerazione della sua qualità di erede, la proposizione di domanda giudiziale di petizione di eredità o volta ad ottenere la divisione ereditaria, il ricorso alle Commissioni Tributarie per l’accertamento del maggior valore dell’asse ereditario, la partecipazione alla stipulazione di una divisione del patrimonio ereditario in via contrattuale, l’aver proposto istanza di divisione al conciliatore, in certa misura, come vedremo appresso, anche l’aver richiesto la voltura catastale in proprio favore di beni immobili appartenuti al de cuius,(Cass. Sez. II, 12 aprile 2002 n. 5226.);
Non costituirebbero invece accettazione tacita: l’immissione nel possesso dei beni ereditari, la denuncia di successione (Cass. , Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783. ), il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Questi ultimi atti non sarebbero interpretabili quale univoca intenzione di assunzione della qualità di erede, essendo nella maggior parte dei casi animati da meri scopi conservativi, che non implicano l’oggettiva volontà, seppure tacita, di accettare l’eredità e che non presuppongono, in capo a chi la realizza, l’indispensabile qualità di erede ( per compiere tali atti è infatti sufficiente essere un mero chiamato all’eredità, per legge o testamento).
Tra gli atti menzionati occorre prestare particolare attenzione La dichiarazione di successione e la relativa voltura catastale. In sostanza questi adempimenti hanno il compito di individuare i soggetti che subentrano negli obblighi di carattere tributario che già facevano capo al de cuius. Sul piano sostanziale la dichiarazione di successione è esclusa – pressoché unanimemente come sopra menzionato – dal novero degli atti implicanti accettazione di eredità, la dichiarazione è infatti obbligatoria, tra gli altri, per i chiamati all’eredità che non vi abbiano rinunziato, secondo quanto stabilito dall’art. 28, co. 2, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. E’ dunque palesemente sufficiente,a questi fini, essere chiamati all’eredità (non ancora eredi), conservando la facoltà di rinunziare od accettare la medesima. In tale direzione interpretativa milita anche il dettato dell’art. 7, ult. co., d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 dove è stabilito che “fino a quando l’eredità non è stata accettata […], l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”. Dalla norma risulta evidente come il “venire considerati eredi” ai fini dell’imposta sottende al dato che sostanzialmente di veri e propri eredi non si possa ancora parlare, come peraltro riconosciuto da costante giurisprudenza (Cass., Sez. II, 29 marzo 2005, n. 6574, in Riv. not., 2005, p. 587 e ss., Cass., 4 maggio 1999, n. 4414, in Riv. not., 2000, p. 175 e ss. ).
Altro discorso, invece, occorre fare con riguardo alla voltura catastale: qui la legge stabilisce, a carico di chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, l’obbligo di presentare domanda di voltura catastale nei trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione. Nella prassi dunque si tratta di adempimento quasi automatico per non incorrere in sanzione dopo la presentazione della successione. In argomento decisioni criticatissime della cassazione (Cassazione civile, 12/04/2002, n. 5226, sez. II.Cassazione civile, 07/07/1999 n. 7075, sez. II) recentemente richiamate anche in Cass. civ., sez. II 11-05-2009, n. 10796, avrebbero inteso conferire valenza di accettazione dell’eredità alla richiesta di voltura catastale. La sostanza delle sopraelencate decisioni, è stata però da più commentatori ed addetti ai lavori aspramente criticata ed non condivisa perché originata da un presupposto aberrante ed erroneo: che la voltura possa trasmettere la proprietà in capo ai chiamati. Intatti il catasto, notoriamente, non ha funzione probatoria ma unicamente fiscale: l’intestazione catastale di un bene non è in grado di trasmetterne la proprietà. Gli scopi fiscali del catasto infatti consistono nel determinare il reddito imponibile dei terreni e dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e indirette. Il reddito catastale o il valore catastale costituiscono la base imponibile per l’IRPEF, ICI, IMU, l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali. Il concetto che ne risulta, dunque, è che ad oggi appare comunque inammissibile attribuire alla voltura catastale della dichiarazione di successione la valenza di accettazione tacita di eredità. attivabile anche da un solo dichiarante a fronte di più coeredi indicati nella stessa dichiarazione, e per via comunemente informatizzata e talvolta automatica in seguito alla registrazione della successione. Come autorevolmente sostenuto, dunque ” prima dell’accettazione non vi è alcun erede, neanche se siano stati compiuti gli adempimenti fiscali obbligatori per legge …” è ragionevole dunque ritenere che “….la voltura catastale dei beni non possa assumere neanche mero valore di presunzione semplice della volontà di accettare” (Giust. civ. 2003, 5, 1094, Giuseppe Visalli, Clara Vittoria).
E’ posibile ora ipotizzare una risposta al quesito iniziale: non essendo trascorso il termine prescrizionale di anni 10 dall’apertura della successione, non vi sono, verosimilmentem ragionevoli preclusioni ad una rinuncia all’eredità, in tal senso non sarebbero ostativi :
L’aver presentato dichiarazione di successione;
L’aver pagato Ici, IMU per la propria quota;
La realizzazione di voltura catastale (con le precisazioni e gli orientamenti di giurisprudenza innanzi evidenziate);

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