Di seguito una pronuncia del Giudice di Pace di Napoli del 23/03/2012 che sanziona una compagnia assicuratrice per avere, a seguito di sinistro, illegittimamente declassato un assicurato senza averlo previamente e formalmente avvertito, nel caso di specie l’assicurazione nemmeno forniva prova della positiva indiduazione della responsabilità dell’assicurato essendosi limitata a pagare il danneggiato senza alcuna altra accortezza. Una esemplare applicazione dell’art 134 comma 4 ter e quater del D.L. n.7 del 31/01/01 (cd. decreto Bersani Bis ) convertito in legge n. 40 del 02/04/07.
Ecco la decisione: “Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’istante, il quale aveva stipulato
con la convenuta polizza n…..relativa alla copertura rea del veicolo tg. (*).
lamentava l’ingiustificato passaggio dalla 3° alla 4° classe disposto dalla convenuta in virtù di un sinistro che sarebbe avvenuto nel 2010. Tanto essenzialmente premesso chiedeva la condanna della XXXX al ripristino della classe di merito ed alla ripetizione delle somme ingiustificatamente versate nonché al risarcimento danni. Radicatosi il contraddittorio, costituiva la convenuta che impugnava la domanda chiedendone il rigetto preliminarmente eccependo improcedibilità della domanda per mancato esperimento della media-conciliazione nonché incompetenza per valore, indi disposto decidersi le eccezioni preliminari unitamente al merito della controversia ex art. 187 c.p.c. – 321 c.p.c., precisate le conclusioni di cui in epigrafe, all’udienza del 12/03/12, la causa veniva riservata a sentenza.
Nel merito la domanda è fondala e va accolta.
Invero l’art 5 comma 2 D.L. n.7 del 31/01/01 (cd. decreto Bersani Bis ) convertito in legge n. 40 del 02/04/07, aggiungendo all’art. 134 i commi 4 ter e quater ha espressamente previsto al predetto comma 4 ter: “Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, (ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,) la responsabilità si computa prò quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri” ed al successivo comma 4 – quater: “E’ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.”. Nel caso di specie a fronte di quanto lamentato dall’attore il quale ha documentato il declassamento versando in atti l’attestato di rischio, l’onere della prova incombeva sulla impresa assicurativa. Di contro l’assicuratore non ha documentato di aver interpellato l’istante, posto che per esplicita statuizione normativa sull’assicuratore ricade l’onere, prima di liquidare il danno, di accertare la responsabilità dell’incidente ne di avergli comunicato, in violazione dell’art. 1917 ce, la volontà di voler pagare al danneggiato l’indennità dovuta; infine, in violazione a quanto previsto dal citato art. 4 ter non ha dato prova di aver tempestivamente avvisato l’assicurato della variazione della classe di merito. Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità del declassamento con la condanna della impresa assicurativa ad assegnare all’attrice la 2° classe. Per quanto concerne la ripetizione delle somme indebitamente percepite va osservato che l’istante non ha versato in atti le relative polizze e quindi non e possibile quantificare l’importo indebitamente pagato. In ogni caso, ritenuta l’esistenza ontologica del danno, stante la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, si procede alla liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ..
Ed invero è pacifico in giurisprudenza che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex plurimis Cass. 22447/11, 10607/10) e pertanto la convenuta va condannata al pagamento di curo 300,00 oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidale come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede:
– accoglie la domanda principale e condanna l’impresa assicurativa convenuta ad assegnare alla società istante la 2° classe di merito nonché la condanna al pagamento in favore della predetta attrice della somma di euro 300,00, oltre interessi;
– condanna, infine, la convenuta al pagamento in favore dell’avv. Ax Bxx. distrattario, delle spese di lite che liquida, di ufficio in assenza di nota spese, in euro 40,00 per spese, euro 300,00 per diritti ed euro 190,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.
Napoli, li 23/03/12
Il Giudice di Pace
01211976288
Via Des Geneys 10 -10064 PINEROLO (TO)
Assicurazioni: risarcimento e restituzione della classe se la compagnia non comunica preventivamente il declassamento
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