
Buongiorno, siamo 5 figli eredi di nostro padre. I 2 eredi conviventi hanno trovato buoni postali scaduti non in prescrizione da incassare; ci è stato comunicato il ritrovamento ma sull’importo sono stati vaghi. Mi chiedo se, per quanto riguarda la successione buoni postali fruttiferi c’e la possibilità di sapere tramite le poste italiane l’ammontare dell’importo e se gli altri eredi possono incassare più della loro teorica quota ereditaria. In buona sostanza posso fare ricerche per capire di quanto è l’importo e se mi vogliono imbrogliare? grazie
Un consiglio che posso dare è di fare una richiesta scritta in qualità di chiamato all’eredità (lei non è ancora erede finchè non accetta l’eredità)ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), alla quale potrà allegare certificato di morte del defunto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si qualificherà come persona chiamata all’eredità. Con questa richiesta – da inviarsi all’ufficio postale di emissione dei buoni- potrà richiedere il dettaglio in forma intelligibile di tutti i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con Poste Italiane, ivi compresi quelli riguardanti i buoni fruttiferi postali eventualmente posseduti, quelli di cui agli estratti conto, il contenuto delle movimentazioni di conto corrente e di eventuali dossier titoli. Consiglio di attivare la cosa tramite un legale (di solito poste Italiane ci mette un pò e fa richieste documentali ai richiedenti spesso frutto di eccesso di scrupolo che allungano molto l’esito della richiesta, questo comunque a econda dell’ufficio postale che si interpella). Questa modalità è preferibile rispetto alla richiesta di accesso agli atti ai sensi del testo unico bancario in quanto la banca/poste ha temini più brevi per rispondere e tendenzialmente non può addebitare costi vivi che non siano strettamente necessari a rendere una risposta in modo intelleggibile. Per quanto riguarda il secondo quesito l’unica possibilità che hanno gli altri eredi di incassare somme superiori potrebbe derivare dalla precedente cointestazione dei buoni fruttiferi.
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Successione buoni postali fruttiferi e conti correnti, i diritti dell’erede
Condivido quanto suggerito. Ma pongo un quesito relativo ad un caso concreto. A seguito di pubblicazione di testamento olografo e nomina di esecutore testamentario, questi richiede tra l’altro alla Posta la riscossione pro-quota caduta in successione di buoni postale fruttiferi, detenuti materialmente dal conitestatario( che è anche uno degli eredi testamentari), il quale però rifiuta di portarli alla Posta per la riscossione( lui per la quota50% e l’esecutore testamentario per la restante quota del 50% caduta in successione). Inoltre la Posta pretende anche che l’esecutore testamentario,oltre agli altri documenti di rito, esibisca anche copia delle denuncia di successione, pur essendo noto che i buoni postali sono legislativaamente esenti da imposte e non vanno indicati tra le partite attive della denuncia. Io ritengo che sia illegittimo il comportamento della Posta per un lato ( che rifiuta il pagamento della quota caduta in successione, mediante lo scorporo del relativo importo; ed il comportamento del cointestatario dei Buoni postali dall’altro lato, che rifiuta di depositare i buoni alla Posta, quantomeno per il pagamento della predetta quota caduta in successione. Cosa fare? Un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale per un provvedimento che obblighi Posta e cointestatario a consentire il pagamento pro-quota della metà dell’importo di buoni postali, ed anche indipendentemente dalla presentazione della denuncia di successione? Io personalmente propendo per questa soluzione, ma gradirei conoscere il punto di vista di altri. Alfio Medea
Ritengo l’analisi ineccepibile, la denuncia di successione ha finalità fiscali che non debbono interessare in alcun modo i buoni fruttiferi e la loro riscossione. L’esecutore testamentario, dopo la pubblicazione del testamento e l’accettazione dell’incarico ha pieni poteri e può convenire in giudizio Poste Italiane ed il conitestatario che frappongano ostacoli pretestuosi all’esecuzione della volontà del decuius. Se nella fattispecie fosse possibile valorizzare l’imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile io opterei con preferenza per un ricorso ex art. 700 certamente più celere, vista la cattiva abitudine di taluni Uffici Giudiziari di mutare con una certa facilità il rito per i giudizi introdotti 702 bis, con il rischio di trovarsi poi davanti ad un giudizio ordinario.