Lo scorso dicembre la Corte Costituzionale, con sentenza n.286/2016, ha dichiarato incostituzionale l’esclusività dell’attribuzione ai nuovi nati del cognome paterno. La novità degli ultimi giorni è la circolare dal Ministero dell’Interno 14/06/2017 che contiene concrete istruzioni per i Comuni su come evadere le richieste in tal senso ricevute.
Sarà finalmente ora possibile ed agevole, al momento della nascita, per il genitore dichiarante specificare che il cognome attribuito è quello paterno a cui si aggiunge quello materno. L’accordo tra i genitori sull’attribuzione “anche” del cognome materno si presume, dunque non dovrebbero servire deleghe, scritture private o altra formalità per la prova dell’accordo. Fino all’auspicata emanazione di una legge si parla di sola “posposizione” del cognome materno quello paterno sarà comunque anteposto. Le richieste di cambiamento in questa direzione pervenute dopo la chiusura dell’atto di nascita (anche per i nati tutti sotto il vecchio sistema), restano subordinate ad autorizzazione del Prefetto della provincia di residenza o di nascita dietro istanza con indicazione dei motivi che – oltre a quelli di ordine affettivo – oggi sono rinvenibili nella stessa importante sentenza della Consulta come “Il valore dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare” che “portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell’art. 2 Cost.”.
Il dovuto riconoscimento alla figura materna permette anche in Italia oggi di fare entrare nel nostro cognome anche il riferiemnto alla persona che, il più delle volte, è o è stata la più importante della nostra vita.