Mi sono imbattuto di recente in casi di pretesa dissimulazione di rapporti di lavoro subordinati dietro contratti di collaborazione a progetto. Il confine tra i due contratti può divenire sottile a seconda della caratteristiche impresse al progetto, ma talvolta la totale mancanza di effettività del requisito della autonomia (anche se coordinata) della prestazione lavorativa, porta a veri e propri paradossi dove il lavoratore è un vero e proprio bene di scambio tra aziende. La disciplina sanzionatoria in materia diventa il quadro a cui riferire i singoli elementi sintomatici della subordinazione che si riescono a comprovare oltre che le incongruenze riscontrate nel progetto allegato. In proposito, su quanto precedentemente disciplinato dagli articoli dal 61 al 69, del DLgs n. 276 del 2003 è intervenuto l’Articolo 1, comma 23, 25, 27, ed articolo 2, comma 57, dela Legge n. 92 del 2012. Ho trovato in rete questo articolo su Tasse-Fisco.com che fotografa bene le novità introdotte a proposito di contratti di collaborazione a progetto e ne suggerisco la lettura:
“I nuovi contratti di collaborazione a progetto o “co co pro“ sono al centro di una serie di novità che con la riforma del Governo Monti si prefiggono l’obiettivo di smascherare i veri contratti di lavoro dipendenti.
Il succo della riforma del lavoro è che per i co co pro si cerca di penalizzarne l’impiego attraverso una presunzione di subordinazione al ricorrere di alcune caratteristiche come per esempio quando l’oggetto de programma o del progetto appunto è il medesimo inserito nell’oggetto sociale dell’impresa e del fine perseguito in quanto si realizza quell’unione di intenti che presume un vincolo di subordinazione tra datore i lavoro e lavoratore dipendente.

Il nuovo oggetto sociale da inserire nel contratto a progetto dopo la riforma del lavoro 2012
In tal senso il datore di lavoro nei nuovi contratti di collaborazione a progetto dovranno identificare bene e circoscrivere il più possibile il progetto………..”
(continua su Tasse-Fisco.com)