Estate, tempo di grigliate, ma non sempre il vicino le va a fare fuori porta, improvvisandosi nel giardino, o peggio, nel balcone di casa. Innanzi alla grigliata casalinga il confinante, oltre a non essere invitato, deve subire fumo e odori. Quando tutto questo può accadere legittimamente?
Se il barbecue è “costruito”, in tutto o in parte in muratura, e stabilmente incorporato al suolo è da ritenersi “forno” a cui si applica l’art 890 c.c. che impone distanze minime indicate nei regolamenti comunali e, in mancanza, quelle di legge atte ad evitare danni alla salubrità e sicurezza. In questo caso si avrà buon gioco sul vicino molesto consultando il regolamento comunale o richiedendo il rispetto della distanza di legge, assistiti da una presunzione legale di pericolosità del manufatto fino a prova contraria (che deve fornire il proprietario). Se invece fumo e immissioni di odori provengono da una griglia portatile, alla quale non potrà applicarsi l’art. 890 c.c., il criterio di legge per la grigliata inattaccabile è quello della “normale tollerabilità” delle esalazioni di cui all’art 844 c.c., graduata dai giudici secondo la fattispecie particolare e le condizioni dei luoghi. La tollerabilità sarà maggiore per il fumo proveniente dalla griglia altrui quando si abiti in un paese rurale rispetto a quello del condomino del piano terra che arrostisce in pieno centro città. La valutazione è sensibile anche agli accorgimenti tecnici usati dal “griller” per diminuire l’esalazione, o di buon senso come l’uso episodico e per lassi di tempo brevi. Insomma la “normale tollerabilità” è un concetto la cui genericità andrà colmata con i contorni del caso concreto e che mira a reprimere veri e propri abusi, non la semplice intolleranza di chi per invidia o dispetto vuole negare il piacere gastronomico altrui.