Il rigore probatorio nelle cause per risarcimento del danno da illecito aquiliano ex 2043 c.c. nei confronti degli enti gestori.
Stavo percorrendo in moto, in una gita domenicale in compagnia di un amico, una strada collinare quando ad un certo punto un capriolo ha invaso la carreggiata e mi si è parato innanzi. Non sono riuscito ad evitarlo e nell’impatto sono stato sbalzato dalla moto e ho riportato la rottura di un braccio, di alcune costole e problemi al polso che sto accertando clinicamente. La polizia locale ha poi rimosso l’animale selvatico morto ed ha fatto un verbale circa l’accaduto. Posso rivalermi su qualche ente per quanto accadutomi, sia per i danni fisici che per la rottura della moto?
Prima di tutto è bene precisare su questo tema che, ormai da diversi anni, il danno cagionato da incidente con fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c. (fondamentalmente una presunzione di colpa a carico dell’ente che ha in custodia gli animali a meno di prova del fortuito), inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (così ultimamente ribadito anche dalla sentenza 9276/2014 del 24/04/2014 della Corte di Cassazione). Mentre non più tardi di una decina di anni fa l’orientamento dei giudici oscillava da una norma all’altra, permettendo risarcimenti più frequenti, oggi il risarcimento per un incidente con fauna selvatica è un eventualità sottoposta ad un rigore tale che spesso si trasforma in un costo sociale addebitato all’utente della strada che pur rispettando le norme di circolazione e prudenza si trova poi a dover subire senza ristoro, danni talvolta anche drammatici alla propria integrità fisica. Tornando al caso descritto il consiglio è di rivolgersi ad un legale per esaminare le possibilità di azione che vanno ponderate con attenzione per evitare spese legali inutili, in questo senso avrà importanza anche correlare il rischio di causa all’entità dei danni subiti che farà valutare anche da un medico legale. La difficoltà di affrontare una causa per incidente con fauna selvatica è innanzitutto nell’individuazione del soggetto civilmente responsabile: si fa solitamente riferimento alla Regione quale ente deputato al controllo ed alla gestione della fauna selvatica, ma non si può escludere la colpa dell’ente gestore del tratto stradale (es. ANAS), certa giurisprudenza minore ha addirittura individuato nelle Province (che gestiscono relativi fondi di solidarietà) un possibile soggetto legittimato passivo in causa. Una volta individuato i o i soggetti da evocare in causa – data per certa la prova del fatto e delle sue conseguenze per come descritte – occorre trovare quale sia stata la negligenza specifica o colpa concreta dell’ente locale e/o del gestore nella fattispecie dannosa allegata. Non è dunque sufficiente asserire una responsabilità generica dei soggetti che si citeranno in giudizio ma occorre individuare – e soprattutto provare -quale comportamento omissivo o commissivo sia all’origine della verificazione del sinistro (ad esempio il mancato controllo del numero degli esemplari da parte della regione, oppure la mancata predisposizione di segnalazione idonea o di elementi dissuasori da parte del gestore della strada). Inutile dire che la prova della colpa in concreto di questi soggetti è pressoché diabolica ed impone uno studio non indifferente della fattispecie e degli oneri incombenti sugli enti individuati, dunque l’azione va valutata con molta attenzione.
Segnalo che per questo genere di incidenti normalmente è previsto un fondo regionale di solidarietà (che non attiene per forza alla responsabilità civile dell’ente) che indennizza – previa istruzione delle singole pratiche – i sinistri di questo tipo, tuttavia le possibilità di ottenere un minimo di ristoro dipendono dagli stanziamenti programmati. La gestione di questi fondi è affidata di solito alle Province.
Personalmente auspico una revisione di questo orientamento giurisprudenziale che porta – più o meno consapevolmente- un aggravio enorme sul cittadino a fronte di mancanze che non gli sono in alcun modo ascrivibili. Occorre trovare una giusta linea che contempri le esigenze ed i costi di tutela degli animali selvatici con l’impatto che questi hanno sulla gestione stradale e sui danni in tal modo provocati, non ripetendo l’errore di risarcimenti talvolta “facili” del passato, ma nemmeno quella che oggi si profila essere una assenza di tutela nei confronti del danneggiato.
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