Lavoro per un piccolo corriere locale di trasporti. Il titolare mi ha assegnato una zona molto ampia precdentemente coperta da due autisti. Sono in difficoltà nel portare a termine le consegne nei tempi previsti e spesso si verificano ritardi che io attribuisco al fatto di essere solo per una zona troppo grande. Il titolare mi ha mandato due lettere di richiamo e credo voglia licenziarmi. Posso difendermi in qualche modo?
A mio parere nel suo caso, il mancato raggiungimento del risultato di zona non è di per sè legittimante il licenziamento per scarso rendimento. Già il fatto che in precedenza la stessa zona fosse affidata a due autisti conferma l’esistenza di difficoltà oggettive di poter soddisfare da soli il bacino di utenza. Ritengo dunque che un eventuale licenziamento debba essere assolutamente impugnato e che sarà tutt’altro che facile per il datore di lavoro provare di avere il cosiddetto giustificato motivo soggettivo per poterla licenziare. Questo inquadramento è confortato anche da recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Ha ribadito infatti la Corte di Cassazione (in ultimo con sentenza 10367/2014 del 13 maggio 2014) che “nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso deriva da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione, dovendo tenersi conto, nella valutazione delle relative risultanze probatorie – alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost. – del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, oltre che dell’incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambientali”;