Gentili Avvocati, ho da qualche tempo fatto pubblicare, tramite una casa editrice della mia zona, un libro da me scritto. Tuttavia, a parte un breve scambio di lettere, anche via mail, non mi hanno fatto firmare alcun contratto di edizione, limitandosi la società interpellata a richiedermi del denaro per la predisposizione grafica e stampa di qualche centinaio di copie e spese per la pubblicizzazione del libro. Oggi mi chiedo se questa società abbia l’esclusiva per la pubblicazione della mia opera o se posso rivolgermi ad altre realtà per una nuova pubblicazione, magari anche in altra lingua?

A prima vista sembrerebbe che nel caso di specie, pur facendo pubblicare un libro, non sia stato stipulato un vero e proprio contratto di edizione. Occorre premettere che il contratto di edizione è “il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” (art. 118 l.d.a.). A tower of used books
La normativa di riferimento muove dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto di autore) e successive modifiche fino ad arrivare alla legge del 18 agosto 2000 n. 248.
Il contratto di edizione può essere “per edizione” o “a termine”: il primo conferisce all’editore l’esclusiva della pubblicazione per un determinato numero di edizioni con un numero minimo di esemplari per ogni edizione; il secondo, conferisce il diritto di eseguire il numero di edizioni che stima necessario e per un numero minimo di esemplari stabilito in via contrattuale (art. 122 l.d.a.).
Il contratto è fonte di obbligazioni per le parti: l’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 l.d.a.); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127,comma, l.d.a.). L’autore a sua volta deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto, garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 l.d.a.).
L’autore dell’opera ha diritto di percepire un compenso dall’editore costituito da “una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti” (art. 130 l.d.a.). Tuttavia, per alcuni tipi particolari di edizioni, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio (art. 130 l.d.a.).
Il contratto deve prevedere esplicitamente -altrimenti si debbono ritenere conservati in capo all’Autore- i seguenti diritti secondari relativi alla propria opera, che debbono ritenersi autonomi e non rientranti tra i diritti che l’autore abbia ceduto salvo che li abbia espressamente pattuiti :
il diritto di tradurre o far tradurre l’Opera in qualsiasi altra lingua o dialetto;
il diritto di pubblicare l’Opera in edizione economica, in periodico, a dispense, in forma integrale o ridotta o condensata, anche mediante licenza a terzi;
il diritto di riprodurre, adattare, elaborare, in via diretta e/o indiretta, in formato e su supporto elettronico dell’Opera o di parti di essa, per la diffusione e distribuzione diretta o indiretta, anche tramite reti telematiche, in funzione della sua fruizione mediante dispositivi elettronici di scaricamento, visualizzazione e lettura quali ebook, pc, palmari ecc. ;
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la sua registrazione su supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali CD, CD-ROM, CD-I, DVD, USB mass storage media, supporti magnetici e ogni altro strumento analogo o similare.
La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera da parte dell’Autore (tutti, dunque anche quello di eventuale pubblicazione, riproduzione e distribuzione esclusiva, che comunque dovrebbe essere specificamente approvato anche ai sensi dell’art 1341 c.c.) deve essere provata per iscritto. (art 110 lda, 2581 c.c.)
“La prova della stipulazione del contratto di edizione per la cessione di diritti d’autore richiede la forma scritta che deve attenere al documento contenente le dichiarazioni negoziali delle parti, giacché l’esibizione di elementi di fatto attraverso i quali, mediante una valutazione presuntiva, potrebbe essere raggiunta la prova del contratto (quali la consegna e la pubblicazione di alcuni volumi, l’avere consegnato copia della bozza dell’opera, l’avere proceduto alle prime correzioni) non equivale a provare l’esistenza del contratto.” (Rivista di Diritto Industriale 2010, 2, II, 172 [nota di: ZIINO, AVELLONE], Tribunale di Palermo 04/01/2010). Anche la Corte d’appello di Roma, nel 2005 ha stabilito che “la pubblicazione dell’opera letteraria costituisce il mero oggetto del contratto di edizione ovvero di altre possibili contrattazioni e quindi non può sostituirsi in equivalenza al negozio giuridico che la prevede.”(Corte appello sez. I Roma 14/11/2005 Sent. 4887 dep.14/11/2005 )
Giungendo all’analisi del caso in esame, alla luce delle osservazioni giuridiche sopra esposte, pare evidente come far stampare e pubblicare un libro in certo numero di copie, senza alcun contratto scritto per la cessione dei diritti di utilizzazione economica con correlativa specificazione di durata, entità e limiti, in caso di contestazione non vale da se a costituire un contratto di edizione ed a pregiudicare i diritti economici dell’Autore. A ciò si aggiunga che l’aver pagato somme a fronte della predisposizione grafica e stampa di un certo numero di copie, ovvero anche per presentazioni pubblicitarie, non rientra affatto nello schema tipico del contratto di edizione. Il contratto di edizione è infatti un contratto che ha per oggetto lo sfruttamento economico dell’opera intellettuale dell’Autore, a spese dell’editore il quale riconosce solitamente una percentuale sul prezzo di copertina. In assenza di altri elementi, fuorché uno scambio di lettere attraverso il quale l’”editore” si impegna a stampare certo numero di copie dietro corrispettivo fatturato, si crede dunque che il contratto in esame – perché comunque di contratto si deve parlare – debba meglio inquadrarsi nel contratto d’opera consistente nella realizzazione grafica, nella stampa e nel servizio di promozione. Far meramente pubblicare un libro dunque non è sufficiente. Parrebbe del tutto ragionevole ammettersi per l’autore, dunque, la possibilità giuridica di concedere anche a terzi diritti di nuova edizione ovvero traduzione sulla propria opera, non dovendosi ravvisare esclusiva in capo alla società che per prima, fino ad oggi, ha provveduto alla stampa della prima edizione.

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