Nel nostro condominio da anni ci sono gravi incomprensioni con i vicini del piano di sopra. Questi getta quotidianamente oggetti e immondizia sui giardini dei condomini al piano terra. Noi ed altre famiglie ci siamo lamentati e per ripicca riceviamo continue intimidazioni e minacce. Come possiamo difenderci?

Le sistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un soggetto per opera di un condomino, grazie ad una particolare applicazione giurisprudenziale iniziata nel 2011, in estensione di quanto previsto all’art. 612-bis c.p,  può configurare reato di cd stalking condominiale. C’è stalking condominiale tutte le volte in cui un condomino molesta o perseguita uno o più vicini di casa con una serie di azioni ripetute nel tempo volte ad ingenerare timore nelle vittime per l’incolumità propria o di un familiare, o a costringerle a cambiare le proprie abitudini. Similmente al caso in esame, qualche anno fa, la Corte d’appello di Brescia (citata in Cass. pen., 26 settembre 2013, n. 39933) condannava un condomino per il reato di atti persecutori realizzati ai danni del vicino per aver insozzato quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di questi col gettito di rifiuti di ogni genere. Di fronte a queste ed altre, purtroppo frequenti, situazioni dopo aver tentato la mediazione tramite il dialogo, magari interessando l’amministratore,  il fatto potrà  essere denunciato. Se la denuncia sarà adeguatamente supportata e verosimile, ci si potrà attendere la punizione del responsabile a termini di legge. Sebbene la Cassazione abbia talvolta ravvisato stalking condominiale  ritenendo sufficienti anche solo due condotte di minaccia o molestie, è comunque generalmente riconosciuta la necessità della reiterazione elle condotte non sporadica e frequente nel tempo. Allorquando dunque gli episodi non siano seriali il reato la condotta potrà comunque essere punita ma come  molestie continuate ex artt. 81 e 660 c.p.