Tempo fa donai uno dei miei immobili ad una amica di cui mi ero innamorato. Nel tempo i rapporti si sono guastati ed oggi, quando la incontro, vengo regolarmente insultato e deriso per quel mio gesto. Posso annullare la donazione?
La revoca della donazione non è caso frequentissimo tuttavia l’art. 800 del Codice Civile l’ammette nelle ipotesi tassative di ingratitudine del donatario e di sopravvenienza di figli del donante. Il donatario è “ingrato” se ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c. (cioè nei casi di indegnità a succedere come omicidio e calunnia o falsa testimonianza gravissime), oppure quando si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 c.c.. L’ingiuria, di cui ci occupiamo, deve essere della gravità di cui la giurisprudenza si è occupata di specificare il livello. Secondo la Cassazione occorre “qualsiasi atto o comportamento il quale leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante, e palesi per ciò solo un sentimento di avversione da parte del donatario” (Cass. sent. n. 14093/2008), tale da ripugnare alla coscienza collettiva. Le diverse decisioni dei Tribunali hanno sempre presupposto la valutazione del contesto della condotta ingiuriosa, della frequenza, della particolare valenza riprovevole anche in relazione alla persona del donante. In genere non vengono ritenuti gravi fatti episodici, atti inseriti in un particolare clima famigliare di tensione, comportamenti del donatario non rivolti al donante che deludono mere aspettative di quest’ultimo. È importante ricordare il termine di decadenza entro il quale il donante può domandare la revocazione, vale a dire entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Cosa succede se il donatario ha a sua volta venduto il bene donato? questi sarà tenuto a versare una somma di denaro equivalente al valore che questo aveva al tempo della domanda e a restituire i frutti maturati dal tempo della domanda. E’ quindi tutelato l’interesse dell’acquirente in buona fede a meno che il donante- trattandosi di bene immobile – non abbia trascritto la propria domanda di revoca anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte del terzo.