Il rapporto con mia nuora si è guastato con il risultato che non vedo praticamente più mio nipote. È vero che è un mio diritto pretendere di vederlo?

In realtà si tratta di un diritto ad intrattenere una relazione significativa. La figura dei nonni, in situazioni non patologiche, ha una funzione pedagogica fondamentale per la preziosa interazione affettivo-intergenerazionale che fra questi si viene a creare. Non esiste ancora nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto di frequentazione del nonno tutelabile in assoluto. È vero che al nonno a cui viene negato il rapporto con il nipote è concesso ricorso al Giudice ex art. 317 bis c.c. affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Ma è proprio l’interesse del minore ad essere oggetto di particolare apprezzamento da parte del Giudice. Un criterio cardine insomma, condizione indispensabile affinché trovi concretezza il diritto dell’ascendente. In pratica, di fronte ai motivi di obiezione addotti dai genitori a giustificazione del distacco relazionale dal nonno, dalla disaffezione da costoro incoraggiata nel minore, risulterà più complesso per il ricorrente avere la meglio. È da sapere che, quando l’età lo permette, i minori stessi vengono ascoltati in questi Giudizi, dunque il disagio da questi palesato può essere decisivo. Di fronte a situazioni come queste (riluttanza del nipote ed accuse di inadeguatezza dei genitori) è anche possibile che il Tribunale sacrifichi il diritto del nonno a tutto favore della tutela della (presunta) serenità del minore. Si può quindi affermare che la tutela concreta del diritto del nonno, se messo in discussione, è condizionata dalla dimostrazione del superiore contributo che la relazione desiderata può offrire al percorso educativo e di crescita del minore a fronte della ritrosia ingiustificata della famiglia nucleare e ad una riluttanza del minore spesso indotta (sul tema Cass. 15238/2018).