Il muro di casa mia si è crepato dopo che il vicino ha demolito parte di casa sua per la ristrutturazione. Con chi me la prendo, con lui o con l’impresa?
Capire chi citare è importante per non allungare la durata del processo, citare il soggetto sbagliato può comportare costi legali non indifferenti. L’appaltatore è imprenditore dotato di elevato grado di autonomia, assumendo l’incarico di realizzare un’opera con propria organizzazione di modalità e mezzi; di regola questo va ritenuto responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. In giurisprudenza è eccezionale la responsabilità del committente nella fattispecie di ristrutturazione del vicino, in particolare nei casi di affidamento del lavoro a soggetto privo delle giuste competenze, o quando l’appaltatore si sia limitato ad attuare specifiche direttive del medesimo. Nella pratica, quando non si conosce identità e qualità dell’esecutore e dei patti esistenti tra questi ed il vicino (si pensi ai lavori edili “fai da te”), non si può che citare il proprietario il quale, se riterrà, chiamerà a sua volta in giudizio l’impresa che ritiene in colpa. Nel caso invece che l’impresa autrice della ristrutturazione sia nota, per esempio quando i lavori sono oggetto di permesso comunale con estremi esposti, sarà sempre buona norma citare in causa l’appaltatore. Secondo un orientamento giurisprudenziale la demolizione, in particolare, è attività pericolosa, in quanto comporta la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per sua stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati e delle cautele tecniche da prestare (Cass. Civ. n. 16052/2015 e n. 919/2013). Sulla base di questo dato sarebbe sempre da escludersi la responsabilità del committente per danni a terzi. Infatti, la particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. incombe su chi esercita l’attività pericolosa e non su colui che la commissiona in forma di appalto (così Cass. Civ. n. 16638/17 e Trib Milano n.279/2018).