UNA RICHIESTA TANTO SEMPLICE QUANTO UTILE DEL CLIENTE , POTREBBE PRESTO DIVENTARE UN DOVERE PER L’AVVOCATO.
Se il ddl 2015 concorrenza passerà con il testo attualmente approvato il preventivo per gli Avvocati diventerà un obbligo nei confronti di ciascun cliente, ma a prescindere da questo credo che nell’italia di oggi chiunque deve poter essere messo in grado di conoscere la spesa che andrà ad affrontare nell’avventurarsi in una vertenza.
Per esperienza personale, da Avvocato, non ho mai smesso di garantire – a chiunque abbia messo piede nel mio studio – la consapevolezza degli oneri che si apprestava ad affrontare, con ciò permettendo di scegliere. In passato si entrava dal legale con un timore reverenziale spesso ingiustificato – l’unica cosa giustificata è il massimo rispetto reciproco – e si usciva al termine di annose vertenze con parcelle talvolta giuste e talvolta fuori da ogni logica e non preventivate neppure a livello di massima. A mio avviso questo è sempre stato un malcostume, che in epoca di crisi per tutti ha trasmesso un’ immagine della categoria poco moderna, tanto da indurre il nuovo legislatore ad inserire un anacronistico obbligo nel disegno del ddl concorrenza in via d’approvazione.
Il DM 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 in vigore dal 3/4/2014 (grazie anche alla liquidazione per fasi gia parte del DM n. 140 del 20 luglio 2012) ha fornito dei parametri verificabili dal cliente, chiari ed adattivi all’importanza delle diverse cause che permettono di essere un chiaro riferimento anche per chi fa un preventivo, con ampio margine per costruirvi attorno la propria offerta tariffaria.
Dunque chi si appresta a agire o resistere in causa deve pretendere un piano di spesa scritto per le fasi della propria causa (per il processo civile, ad esempio, le fasi sono di studio, introduttiva, di istruzione/trattazione, decisoria), in una parola il preventivo dell’Avvocato. L’accettazione scritta del preventivo darà luogo ad un vero e proprio patto tariffario che genererà solo benefici.
PER IL CLIENTE:
la libertà di valutare il preventivo dell’Avvocato in modo ponderato ed eventualmente di raffrontarlo con altri per scegliere il professionista anche sulla base di questo dato;
La possibilità di concordare piani di pagamento in relazione all’avanzamento delle singole fasi di causa ed alle proprie possibilità;
Evitare spiacevoli incomprensioni e richieste non connesse al preventivo.
la consapevolezza, nel caso di revoca del mandato, di dovere corrispondere una somma rapportata al preventivo fin lì maturato per l’opera concretamente svolta dal legale.
PER IL LEGALE:
La chiarezza con il cliente, anche dal punto di vista dei compensi, è sempre un ottimo biglietto da visita;
La possibilità di concordare piani di pagamento in base all’avanzamento delle varie fasi che permetta di minimizzare i rischi di insoluto (al verificarsi dei quali è sempre possibile rimettere l’incarico);
Avere una pattuizione liberamente approvata dal cliente che, in caso di insoluto costituirà prova scritta delle somme dovute;
La possibilità di inserire anche varianti della tariffa in base all’eventuale soluzione transattiva raggiunta in corso di causa.
Il preventivo dell’Avvocato scritto dunque parrebbe portare benefici ad per entrambe le parti a prescindere da eventuali risvolti concorrenziali, in quanto – si sa – un legale va scelto soprattutto sulla base della fiducia nelle capacità difensive e di cura della pratica chi si sarà guadagnato sul campo negli anni, il lato economico rappresenta solo uno degli elementi di valutazione, spesso e volentieri non il più rilevante.