Mio zio sta sperperando il patrimonio con continui acquisti inutili, è possibile tutelare lui e la famiglia in questa situazione?
E’ il caso del prodigo, che spendendo in modo smodato rischia di mettere nei guai sé ed i propri famigliari. La prodigalità è possibile autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 comma 2 c.c.. Tuttavia l’inabilitazione (che comprime in modo rilevante la capacità di agire dell’inabilitato) da un punto di vista applicativo, è stata gradualmente sostituita dalla misura, più adattabile al caso concreto, dell’amministrazione di sostegno di cui alla legge n. 6/2004. Nell’interpretazione prevalente dei giudici tutelari, la prodigalità non giustifica sempre l’applicazione della misura di tutela, ma solo quando il ripetersi di spese disordinate e sproporzionate rispetto al patrimonio della persona sia frutto di una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il valore del danaro, l’amministrazione, la consapevolezza del pregiudizio conseguente allo sperpero. Molti tribunali, dunque, ritengono che il solo spendere, che sia ricollegabile a mera cattiva amministrazione, oppure incapacità di trattare in modo proficuo i propri affari, non possa bastare per tutelare la persona con l’amministrazione di sostegno. L’elemento fondamentale da accertare per accedere alla misura di tutela è che la persona abbisogni, in concreto, di essere assistita nel compimento degli atti giuridici attinenti alla propria vita perché carente della piena capacità intellettiva e volitiva, riguardo alla quale, la prodigalità può essere uno dei sintomi. Il vero problema rimane la difficoltà di diagnosi – nella quale la collaborazione della persona interessata appare fondamentale – di molti disturbi comportamentali (la stessa oniomanìa, il gioco d’azzardo patologico ed altri) e la valutazione della loro incidenza sulle capacità di decidere del beneficiario.