Salve, vi pongo questo quesito sperando di poter dissipare qualche dubbio.
Nell’ambito di un accordo transattivo (recesso del socio da una snc) ho rilevato questo punto che mi suscita qualche timore.
Io sono il socio “A” con poteri di amministrazione ordinaria + amministrazione straordinaria congiunta, dall’altra parte abbiamo un socio “B” con poteri di amministrazione congiunta.
In scrittura di dice che “A” in proprio e quale socio della snc si obbliga ad estinguere ogni debito relativo ai tributi vantati dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti della società con esonero da ogni responsabilità del socio uscente anche in caso di azioni esecutive che potranno essere intraprese dall’Amministrazione Finanziaria contro la snc e/o contro il socio uscente “B “e con espressa rinuncia da parte di “A”, in proprio e quale socio della snc, ad ogni eventuale azione ordinaria o di regresso nei confronti di “B” in proprio e quale socio della snc.
Ho un dubbio: se “B” avesse fatto delle azioni per conto della snc anche non avendone la facoltà in quanto non in possesso dell’amministrazione ordinaria, avrebbe a questo punto agito “in proprio”. Se però “A” firma questo accordo così com’è, andrebbe a pagare le conseguenze di queste azioni visto che è espressamente scritto che solleva “B” da ogni responsabilità sia in proprio che quale socio della snc?
A livello orientativo – non avendo contezza specifica dell’atto di transazione- posso dirle che indubbiamente la clausola cosiddetta di esonero o “scarico di responsabilità” per le obbligazioni sociali e tributarie, abbastanza comune nella pratica do recesso del socio, in particolare con riferimento all’accordo transattivo, per sommi capi descritto, è sicuramente produttivo di rischi concreti per il socio non recedente. Questo in quanto eventuali nuove contestazioni a livello tributario o azioni legali che la società dovesse subire a fronte di obbligazioni sorte quando il recedente era in società sarebbero sobbarcate interamente dall’altro socio. Le dico anche che la responsabilità del socio uscente nei confronti dei terzi continua a sussistere per le obbligazioni sorte fino alla data di formalizzazione del recesso, l’eventuale scarico di responsabilità opererebbe solo nei rapporti interni tra soci. Giungendo alla domanda specifica le confermo che eventuali obbligazioni contratte in nome della società dal socio non amministratore rientrerebbero comunque nell’esonero di responsabilità, dunque il recedente, nei Suoi confronti, avrebbe la meglio invocando la clausola di scarico.