La valutazione delle concrete possibilità di pagamento da parte del debitore per evitare di doversi accollare la tassa di registro nel procedimento per decreto ingiuntivo.

pillbrownMi rivolgo a lei in quanto non riesco a capire una cosa. Ho chiesto ed ottenuto tramite i miei legali un decreto ingiuntivo contro una persona a cui ho venduto una fornitura di abbigliamento sportivo, tuttavia ho scoperto che la ditta ha chiuso ed il titolare è  in pratica nullatenente, è vero che dovro pagare io anche la tassa di registro del decreto di ingiunzione?
Purtroppo di questi tempi è più che mai consigliabile per il recupero crediti lavorare d’anticipo demandando al legale ovvero a soggetti specializzati un esame dei dati di solvibilità del nostro debitore. Questo in quanto naturalmente il credito lo meriti (se ad esempio parliamo di poche centinaia di euro il gioco non vale la candela visto che queste spese solitamente non si recuperano), ed al fine di evitare di avviare un procedimento per ottenere un decreto ingiuntivo che ha dei costi in termini di spese legali , tassa di registro, oneri di cancelleria e notificazione. Spesso anche dopo queste verifiche (si pensi a visure camerali, a ricerche di cessioni di ramo di azienda, protesti, procedure esecutive in corso, ispezioni ipotecarie immobiliari etc..) non si può avere certezza del recupero, ma certamente la coscienza di aver lavorato sul credito in modo sensato. Confermo che la tassa di registro, che viene liquidata dall’Agenzia della Entrate a seguito della richiesta di esecutivià del decreto ingiuntivo, qualora non venga poi pagata insieme o separatamente al credito da parte del debitore, dovrà essere pagata dal creditore. Infatti trattasi di una obbligazione per la quale debitore e creditore sono obbligati in solido in favore dell’Erario anche se nei rapporti tra i due la tassa è certamente a carico del debiore.  Tuttavia lo Stato non attende i comodi del nostro debitore e viene a bussare alla nostra porta chiedendoci conto della tassa liquidata (con un minimo ad oggi di € 200,00), e se non paghiamo continuerà a seguirci e vessarci con interessi e sanzioni fino a quando non pagheremo. Per esperienza, soprattutto in passato, ho visto tasse di registro raggiungere importi notevoli ed il creditore doverla pagare per evitare grane peggiori. Dunque, al momento di dover aggredire concretamente il patrimonio del debitore,  la richiesta di esecutività del  decreto oppure la sua richiesta in via immediataemente esecutiva ex art. 642 c.p.c. da parte del creditore deve essere confortata da una serie di valutazioni da fare insieme al proprio legale, per evitare di diventare egli stesso debitore moroso nei confronti dello Stato, e con poche speranze di recuperare  le somme sborsate.