Salve, Se fisso residenza fiscale in Germania e non vendo la casa che ho acquistato un anno e mezzo fa in italia, lasciandolo in comodato a mia figlia, l’immobile verrebbe considerato ancora “prima casa” con relative agevolazioni? mi conviene fare il comodato con mia figlia?

Ecco una questione che, anche se apparentemente legala ai numerosi interrogativi che ci si fa sulla prima casa, diventa attualissimo perchè si lega all’IMU, per via del contratto di comodato citato.
Cominciamo col dire che la proprietà verrebbe comunque considerata come prima casa anche in caso di trasferimento all’estero e stipula del comodato alla figlia (contratto, quest’ultimo, che non incide minimamente sulla questione), poichè i requisiti soggettivi per l’acquisto (trasferimento residenza) devono essere realizzati entro i primi 18 mesi ed è poi possibile, anche immediatamente dopo, trasferirsi.
Per quanto riguarda invece la convenienza circa la stipula del comodato ci sono alcune precisazioni da fare: in realtà una cosa è considerare la residenza e l’effettiva abitazione sotto il profilo delle agevolazioni cosiddette “prima casa” (quindi in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche), altra cosa è invece considerare i detti elementi alla luce dell’applicabilità dell’ICI prima e dell’attuale IMU. Se Lei si trasferisce, la casa italiana non è più abitazione principale dunque si paga l’Imu come casa secondaria all’aliquota 0,76 %(in luogo di 0,4% prevista per l’abitazione principale). Concedendo in comodato la casa alla figlia per l’Imu non cambia assolutamente nulla applicandosi sempre l’aliquota dello 0,76% (ai tempi dell’ICI invece avrebbe pagato come abitazione principale la relativa imposta agevolata). L’unico rimedio per pagare l’IMU ad aliquota agevolata sarebbe quella di costituire sulla casa un diritto reale di abitazione in favore dei figli, ai quali passerà il dovere di pagare l’IMU all’aliquota dello 0,4%. Quest’ultima soluzione va però ponderata raffrontando il futuro risparmio d’imposta con i costi dell’atto pubblico notarile, costitutivo del diritto di abitazione, e le imposte relative. Tuttavia per poter scendere nel particolare del caso concreto è necessaria una consulenza personalizzata che volendo può effettuare su questo stesso sito.