Affrontare il debitore che si spoglia fraudolentemente dei beni in a danno della recuperabilità del credito.

Salve Avvocato, sono creditore di un tizio in base ad una scrittura privata, il debito è scaduto da diversi mesi e credo di poter chiedere con tranquillità un decreto ingiuntivo. Il fatto è che il Tizio non possiede nulla se non la nuda proprietà di un immobile con usufrutto a favore dei genitori stipulato prima del mio credito. Pochi giorni fa  vengo a sapere che il Tizio ha venduto la nuda proprietà della casa ai propri figli maggiorenni; posso richiedere la revocatoria dell’atto e far vendere la nuda proprietà per pagare il mio credito?

E’ chiaro che l’atto di disposizione patrimoniale posto in essere da  di Tizio( la vendita della nuda proprietà)  lede certamente i suoi diritti (c.d. eventus damni) ed il debitore non puà che esserne consapevole se non addirittura in dolo (consilium fraudis). Il fatto poi che sia stato fatto in favore di prossimi congiunti lascia presumere (e la revocatoria si basa  anche e spesso su presunzioni gravi come questa) la conoscenza dell’intento fraudolento da parte degli aventi causa (partecipatio fraudis), se poi la cessione fosse a titolo gratuito non servirebbe neppure tale prova. A mio avviso  anche sulla base delle semplici informazioni che fornisce la strada della revocatoria ordinaria parrebbe percorribile, infatti tale rimedio, previsto dall’art. 2901 Codice Civile a tutela dei creditori va a colpire quei trasferimenti che, per modalità e e tempo rispetto ad una situazione debitoria, sono da ritenersi in frode ai creditori. Chiaramente, per completezza di analisi, occorrerebbe verificare  gli estremi e le caratteristiche dell’atto di vendita e del contratto dal quale trae origine il suo credito  (che tra l’altro non necessiterebbe di decreto di ingiunzione per avviare la revocatoria, tuttavia è consigliabile iniziare avviarne la richiesta contestualmente). La revocatoria ordinaria renderebbe inefficace la vendita nei suoi confronti e – solo allora –  potrebbe agire esecutivamente contro questo bene patrimoniale sulla base del proprio titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto o provvisoriamente esecutivo)