Caro Avvocato, ho subito un pignoramento presso l’Inps per un debito. Sono preoccupato percepisco una piccola pensione di vecchiaia e l’indennità di accompagnamento, quanto possono prendermi?

l’art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all’art. 545 c.p.c. prevedendo che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. La parte di pensione specificata nella prima parte dell’articolo sarà assolutamente impignorabile, potendosi invece pignorare solo – e nei limiti al massimo del quinto – la somma eccedente. Quando viene aggredita la pensione presso l’Inps, viene garantito dunque al pensionato il cosiddetto «minimo vitale» al fine di assicurargli un’esistenza dignitosa e decorosa. La soglia si calcola considerando la pensione sociale (attualmente di €448,07) aggiungendovi la metà (€224,03), quindi ottenendo l’importo €672,10. Se invece viene pignorato direttamente il conto corrente su cui la pensione viene normalmente accreditata: sul saldo anteriore al pignoramento possono essere pignorate tutte le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale (€1344,21), mentre per accrediti di pensione alla data del pignoramento o successivi operano gli stessi limiti di cui si è parlato all’inizio (1/5 oltre il minimo vitale). Quanto all’indennità di accompagnamento questa ha finalità assistenziali in relazione alla particolare situazione sanitaria patita dal beneficiario e deve ritenersi quale sussidio totalmente impignorabile (così come la pensione di invalidità).