Egregi Avvocati, sono stato colpito da un decreto ingiuntivo notificatomi da parte dell’Avvocato di una Srl. Mi si chiede di pagare l’importo di una fattura che effettivamente è insoluta oltre al rimborso delle spese legali a cui viene aggiunta l’IVA la e la CPA (che ho scoperto essere per la previdenza forense). Mo domando, e chiedo a voi che fate la medesima professione, ma devo proprio pagare anche l’Iva sulle spese legali? la creditrice è una Srl e dovrebbe detrarla dunque perchè rimborsagliela? Grazie
In effetti, anche tra gli addetti ai lavori, non è sempre chiaro come comportarsi in casi simili e talune volte le somme liquidate dal Giudice in decreto vengono richieste indistintamente proprio perchè contenute nell’ingiunzione. Il suo ragionamento non è sbagliato, nell’ipotesi in cui la parte in favore della quale è emesso decreto ingiuntivo sia un soggetto passivo Iva il quale sta recuperando un credito nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione. Trattandosi di un rimborso delle spese legali liquidato è la società creditrice che ingiunge che deve versare l’Iva al suo legale e ciò perchè ha titolo a portarla in detrazione rispetto all’Iva a debito. Un modus operandi corretto, a mio avviso, vedrebbe l’Avvocato fatturare alla propria cliente in favore della quale è emesso il decreto ingiuntivo, la quale porta in detrazione l’imposta, e richiedere in definitiva al debitore unicamente il compenso liquidato (quindi senza Iva) e la Cpa (che la propria cliente non detrae), in caso contrario si rischierebbe di percepire due volte lo stesso importo (sul principio si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n.2474 e 13659 del 2012).
Egregio avvocato mi può chiarire se nella SENTENZA del giudice in un ricorso di domanda di accompagno dove mi sono state riconosciuti solo sei mesi… l’avvocato del CAF lo devo liquidare io o l’Inps?” L’OMOLOGA recita:(((quanto alle spese processuali, considerato che la domanda ha trovato accoglimento solo in parte, visto l’art. 92, II comma, c.p.c., compensa per metà le spese di lite e condanna l’INPS alla rifusione della restante metà delle spese processuali, liquidate – già ridotte – in complessivi € 525,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore dell’avv. ………………….., che si è dichiarato anticipatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Pone le spese di c.t.u., liquidate, come da separato decreto in € 290,00, a carico dell’I.N.P.S.. ))) Torino
L’Avvocato incaricato percepirò dall’Inps solo quanto indicato in sentenza, corrispondente alla metà delle spese legali rimborsabili. Per la restante parte in mancanza di diversi accordi tra lei e il legale, dovrà pagare di tasca propria.
Saluti
Ottimo articolo! Condivido