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Ho il seguente problema, ho comprato un terreno all’asta e successivamente ho deciso di costruirvi la mia casa. Tuttavia vi ho trovato, già esistenti, 4 pali della telefonia con relativo cavo il quale attraversava trasversalmente il fondo. Premetto che non c’è una sola utenza che faccia capo a me o all’immobile in generale. Ho iniziato a costruire e contattato l’azienda telefonica per sapere come spostare il tutto, visto che credo sia un mio diritto. Giungeva un incaricato sul posto sostenendo che non se ne faceva nulla se prima non avessi pagato il costo per il trasloco dei pali e cavi telefonici in altro posto per una cifra folle sopra i 5000€. Ad oggi ho terminato all’80% la casa solo che un cavo passa praticamente in corrispondenza della mezz’aria del primo piano. Cosa posso fare? non mi sembra giusto pagare per lo spostamento di pali e cavi telefonici altrui.
Il suo caso non è isolato, putroppo è abbastanza comune trovarsi di fronte a richieste di esborsi, da parte degli esercenti, per lo spostamento di cavi e manufatti che si trovano sulle nostre proprietà private e che, allorquando procediamo ad innovazioni, manutenzioni o nuove costruzioni, si rivelano di grave impiccio.
Quanto alla normativa operante in materia occorre chiamare in causa il d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) il quale è intervenuto riordinando ed aggiornando quanto già previsto nel r.d. n. 1775 del 1933.
In primis la normativa si dedica alle limitazioni legali della proprietà dovute all’installazione e diramazione di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero ad uso esclusivamente privato dichiarati di pubblica utilità e così all’art 91:
“1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.”
Il successivo art. 92 del medesimo decreto stabilisce, invece, che :
“1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito.
9. (comma abrogato dall’art. 4, Allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)”
La fattispecie che interessa indubbiamente pare rientrare nell’art. 92 sopra menzionato, trattandosi di sostegni impiantati sui fondi e corrispondente passaggio di cavi, peraltro, non è noto a vantaggio di quali utenze o fondi essi sono stati apposti (non servendo una utenza della proprietà). Ciò premesso l’esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, deve disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo.
Considerato che non risulterebbe in alcun modo il titolo in base al quale i manufatti insistono sui terreni di sua proprietà, ciò nonostante appare chiaro che – in ogni caso – la legge fa salvo il suo buon diritto a vedere rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica.
Infatti, qualora difettasse la servitù, l’azienda dovrebbe rimuovere quanto illegittimamente apposto, trattandosi di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà privata. Qualora, invece la servitù vi fosse – qualunque che sia il titolo fondante la stessa – a mente di quanto evidenzia la chiara normativa, alla legittima richiesta del proprietario del fondo servente di rimozione dei sostegni e dei cavi che nuocciono la costruzione di un fabbricato adibito a civile abitazione, il proprietario deve trovare soddisfazione senza per ciò dovere sopportare in alcun modo l’onere economico, stante la previsione di legge che solleva il dominus da qualsiasi “indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.”
Le norme sopra meramente citate, per chiarezza di contenuto precettivo, portano inevitabilmente a concludere per la fondatezza della sua eventuale pretesa ed altrettanto nette – nella stessa direzione – sono le pronunce giurisprudenziali.
In tema di asservimenti operati in via di fatto da parte dell’operatore telefonico a seguito della installazione degli impianti telefonici in assenza di un provvedimento ablatorio, la giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità anche in forma specifica, ossia mediante rimozione delle opere, della lesione del diritto soggettivo del privato (Cass. 26 luglio 1994, n. 6962). Si vedano inoltre, per citarne alcune, le seguenti pronunce:
“I fili e le condutture, i cavi e i ganci possono essere appoggiati sul muro dell’utente soltanto ai fini della fornitura del servizio all’abitazione dello stesso, in guisa tale da essere in meno pregiudizievole possibile dal punto di vista estetico, e infatti l’impianto e l’esercizio di condutture telefoniche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente (art. 121, penultimo comma, R.D. n. 1775/1933, ripreso dal D.P.R. n. 156/1973). Mentre, per l’appoggio dei fili e delle condutture da parte del gestore (Telecom), che devono servire anche altre abitazioni, lo stesso deve ottenere apposita servitù, sia essa volontaria o coattiva. Non è applicabile al caso la disciplina indicata dalla Telecom che fa riferimento all’art. 232, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973. Tale interpretazione trova confronto, nel disposto del successivo art. 233 della stessa legge, il quale, sotto la rubrica “servitù”, stabilisce che “fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, le virtù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate nel precedente art. 221, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area sovrastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite sui beni demaniali, con decreto del Prefetto, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865”. (TRIB.LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 )
“la regola generale, posta dall’art. 122 del testo-unico n. 1775 del 1933, e’ che la servitu’ per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioe’ comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell’esercente dell’elettrodotto, lo spostamento della linea, purche’ il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all’esercizio della servitu'” (T.A.R. Napoli – Campania, sent. n. 2763/04);
“Qualora infine la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull’altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate, in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, anche o esclusivamente al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all’esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un’attività lesiva del diritto di proprietà. Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l’indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (cfr. Cass. S.U. 26 luglio 1994 n. 6962; 19 gennaio 1991 n. 517; 16 gennaio 1986 n. 207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest’ultima in tema di elettrodotto) (Cass. 2/12/1998 n. 12245).
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Ho il Permesso di costruire n. 2015/5 del Comune di Altidona – si tratta di demolizione e ristrutturazione -. L’immobile sta nel centro storico di Altidona (Fm). In una parete – Vicolo Fidi Basilio – corrono cavi elettrici e telefono che servono più immobili adiacenti. La loro istallazione ha seguito la prassi del sovrastante commento. Con servitù gratuita. Mi pare di capire che per la normativa la domanda che sto per fare dovrebbe essere accolta senza costi. In pratica si chiederà spostare i cavi nell’altro lato del Vicolo Fidi Basilio. Sono ex dirigente Pa e ex Avvocato.
Così dovrebbe essere tuttavia l’operatore usualmente propone di provvedere allo spostamento tramite una convenzione a titolo oneroso stabilendone il prezzo ed i tempi di esecuzione, e che una volta accettata diventa vincolativa in quanto atto di autonomia privata del richiedente non permettendo pià di ricondurre la fattispecie allo spostamento gratuito. L’interpretazione della Telecom è in questi casi di comodo e per lo più riconducibile all’art. 1068 primo comma Codice Civile, in questi casi occorre farsi valere.
Buongiorno.
Ho acquistato un immobile che attualmente è in fase di ristrutturazione a Parma; sulla parete esterna dell’immobile c’è una centralina TIM. Dato che su tale parete devo costruirci un cappotto termico esterno, ho chiesto a TIM di spostare temporaneamente la centralina che potrà essere riagganciata alla parete, una volta terminato il cappotto esterno.
Per i lavori di spostamento, però, TIM mi ha richiesto 485€+IVA per i lavori. Non ritengo giusta tale richiesta: già dò loro la servitù a titolo gratuito (francamente non so cosa ci sia scritto sull’atto costitutivo delle servitù del terreno dato che ho acquistato l’immobile con la centralina già agganciata dal vecchio proprietario), ora devo pagare loro i lavori che loro devono fare per spostare la loro centralina sulla mia proprietà?
Eventualmente dove posso trovare la copia dell’atto costitutivo delle servitù del terreno di mia proprietà?
buon giorno o un terreno trasformato edificabile o fatto un progetto è,o messo in vendita
tre villette ma o notato che su i lotti da costruire ci sono due pali della telecom
dove devo chiedere per lo spostamento è chi paga grazie
Salve a tutti,
ho acquistato una casa con un terreno sul quale sorge un traliccio enorme di elettricità che dista dalla casa appena 11 mt. spesso fa anche rumore, tipo scariche elettrostatiche. il vecchio proprietario mi ha detto di essere stato pagato a suo tempo per l’installazione del palo, ma non ha un contratto per legere le clausole di servitù esistenti. Inoltre, sullo stesso terreno c’è una piazzola di cemento con alcune cabine della Telecom. Chiedo se c’è un modo per richiedere lo spostamento del traliccio e della piazzola senza dover pagare? Grazie
Con le utilissime informazioni trovate sul lexblog scrtto il 16 gennaio 2013, sono riuscita nel 2016 a far togliere da Telecom cavi di impianti del vicinato, installati sul muro dell’abitazione di mia proprietà da oltre trent’anni e senza addebito (oneroso) relativo ai lavori. Grazie anche al supporto del Difensore Civico Regionale.
Essere utili non è poco. Grazie per la testimonianza.