Caro Avvocato l’altro ieri ho fatto il passaggio di proprieta di un camper che ho inteso acquistare per € 8000,00. Il proprietario mi aveva detto che i pochi difetti del mezzo erano a vista e che vi sarebbero stati unicamente da eliminare qualche ammaccatura dalla carrozzeria. Mi sono fidato di qualla che ai miei occhi pareva una brava persona e ho ritirato il mezzo,che pareva a vista proprio come descritto. Oggi sono andato dal carrozziere per fargli dare un’occhiata, questo ha scoperto che il mezzo, nella parte di sotto non immediatamente visibile se non con un ponte, era completamente erosa dalla ruggine e non idonea a circolare. Il preventivo per la riparazione è di €3500,00. Come posso rivalermi con il venditore?
grazie.
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Il Tuo caso rientra nell’ampio novero della casistica di cui all’art. 1490 e segg. del Codice Civile relativa alla garanzia per vizi occulti nella compravendita. Il veicolo acquistato deve, comunque, essere privo di vizi occulti e non devono essere nascoste circostanze pregiudizievoli dell’acquisto, quali ad esempio il danno che descrivi, decisamente importante rispetto al valore del mezzo. Dunque se i difetti non sono immediatamente riscontrabili non vale neppure la – tristemente nota – clausola “visto e piaciuto”, specialmente quando i vizi sono stati ad arte taciuti dal venditore. Una azione legale in tale direzione varrebbe a richiedere quantomeno una riduzione del prezzo – se ritieni di poter utilizzare in qualche modo il camper riparandolo – ovvero la risoluzione del contratto di acquisto con restituzione del denaro e risarcimento dell’eventuale danno sofferto.
Il consiglio immediato e di inviare – o far inviare da un legale – una diffida dove denuncia i vizi scoperti e la loro valutazione (si faccia fare un preventivo datato e firmato dal carrozziere). La denuncia/diffida va fatta entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi (decorrono sostanzialmente dalla data del preventivo che si farà fare), e la correlativa azione legale si prescrive in un anno dalla consegna. Potrebbero aprirsi gli scenari per un accordo transattivo o per un’azione legale.