L’APPARENTE CONTROSENSO CHE GENERA DUBBI TRA OPERATORI E UTENZA

A seguito di diverse richieste di coniugi di potersi separare o divorziare con la Negoziazione Assistita da un solo Avvocato, occorre chiarire se ciò è possibile sulla base della vigente normativa.

A distanza di alcuni mesi le prime prassi applicative sulla negoziazione assistita, nel caso che ci interessa in materia di separazione e divorzio,  hanno generato i primi dubbi e relativi chiarimenti provenienti dagli Ordini professionali  all’indirizzo degli Avvocati, attenti a garantire una lettura corretta e deontologicamente orientata  delle norme in questione.

In prima analisi, piaccia o no,  anche se si è d’accordo su tutte le condizioni, non è possibile separarsi o divorziare in negoziazione assistita da un solo Avvocato. Infatti benchè la rubrica dell’articolo 6  del decreto legge 132/2014 convertito con legge 162/2014 parli di  “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”  Poi invece al primo comma chiarisce immediatamente che “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggi ungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) , della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”

L’apparente contraddizione in termini ha generato dubbi tra i destinatari della norma, anche chi scrive si vede spesso richiedere preventivi per la negoziazione assistita volta alla separazione o al divorzio con espressa richiesta di assistere entrambi i coniugi. L’utenza di pancia segue quella che è la logica delle procedure giudiziali consensuali dunque la classica separazione consensuale con assistenza di un solo legale oppure quella de divorzio a domanda congiunta, sempre assistiti da un solo legale. In tempi di magra come sono quelli attuali per due coniugi che hanno in mano un accordo rispettoso delle prerogative dei minori (ove vi siano) pagare due legali può essere un lusso, specialmente laddove non sia strettamente necessario.  In questo la negoziazione assistita, per come concepita in situazioni consensuali pare destinata ad essere lettera morta, a causa della maggior onerosità rispetto ad una procedura assistita da un solo legale.

A mio modesto parere è quasi incomprensibile la logica sulla quale poggia la scelta del legislatore, se solo si pensi che un unico legale è invece ritenuto garanzia sufficiente nelle procedure consensuali giudiziali avanti al Tribunale, e le perplessità aumenta se si riflette sul fatto  che anche in caso di negoziazione assistita non manca il vaglio dei magistrati, nella specie della Procura della Repubblica, con speciale riguardo all’interesse dei minori. Posizioni personali a parte si è dovuto prendere atto della scelta che la norma fa con riferimento alla necessaria difesa tecnica di un Avvocato per parte, dunque ad oggi questa è la realtà con cui si confrontano Avvocati e coniugi clienti.

Non sono neppure mancate le degenerazioni  e le manovre  di aggiramento dell’ostacolo – proprio per l’apparente illogicità della norma – tanto che risulterebbero giunte ad alcune  Procure della Repubblica diverse segnalazioni  di un utilizzo improprio della negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi, come Avvocati colleghi di studio, associati, in condivisione spese o comunque in altra tipologia di rapporto, abbiano tentato di assistere ciascuno un coniuge e ciò con la paventata   verosimile violazione della legge e del codice deontologico forense.
Volendo trovare una ratio a tutti i costi di questa scelta del legislatore – che impedisce di separarsi e divorziare  per vie consensuali con negoziazione assistita da un solo avvocato – si può ipotizzare che la negoziazione assistita è un percorso ed uno strumento previsto solo per i coniugi in situazione di conflitto, che vogliono cercare di raggiungere un accordo stragiudiziale, ciascuno assistito da un proprio legale e che – all’opposto -i coniugi con in mano un accordo su tutte le questioni tipiche di queste vertenze debbano paradossalmente , per risparmiare l’onere di una difesa tecnica sovrabbondante, intasare i ruoli del Tribunale con le vecchie procedure, in barba al dichiarato intento deflattivo che proprio il decreto legge 132/2014 doveva avere.