sono stato adottato, i miei genitori adottivi non mi hanno mai taciuto la cosa. Ora ho dei figli e vorrei conoscere le mie origini, è possibile? In origine in tema di adozione non era previsto per l’adottato l’accesso alle informazioni riguardanti i propri genitori biologici (naturali) né la semplice possibilità di essere portato a conoscenza sua condizione di adottato. La legge 149/2001, ha mutato prospettiva e ha introdotto – in rispetto alle Convenzioni Internazionali in materia – il diritto dell’adottato ad accedere alle informazioni riguardanti le proprie origini. Già l’art. 28, I comma, della legge n. 184 del 1983 vigente prevede il dovere per i genitori adottivi di informare l’adottato della propria condizione. Per farlo occorre avere compiuto 25 anni e presentare un’istanza al Tribunale per i minorenni del luogo di propria residenza. Solo in casi particolari (gravi e comprovati motivi relativi alla salute psico-fisica dell’istante) è possibile presentare l’istanza al raggiungimento della sola maggiore età. Al termine di opportuna istruttoria il Tribunale, valutata l’opportunità, autorizzerà o meno l’accesso ai dati. Si può presentare un ostacolo in quanto l’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Il problema è superato solo nel caso in cui la madre, nel frattempo, avesse revocato il proprio anonimato (anche qui occorre per la madre interessata presentare un’istanza di revoca presso il Tribunale per i minorenni competente per luogo di nascita, la quale avrà effetto solo se il figlio naturale, a sua volta, ricercherà la madre). La Corte costituzionale nel 2013 ha dichiarato l’incostituzionalità di questa norma nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare ad hoc la madre su richiesta del figlio, ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione. La sentenza della Cassazione n. 1946 del 2017 è intervenuta ammettendo che i giudici, in attesa di una revisione di legge, su richiesta dell’adottato, possano contattare in tutta riservatezza la madre che ha partorito in anonimato e chiederle se voglia riconsiderare la propria decisione.
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Avv. Andrea Fucci
Avvocato Civilista e del Lavoro nato a Carmagnola il 8 gennaio 1973, blogger e titolare dello Studio Legale Fucci